UN NUOVO TASSELLO AL COMPLICATO PUZZLE DEI BONUS
Anche il Ministero del Lavoro è intervenuto a fissare ulteriori (opportuni) paletti alle norme relative ai bonus edilizi.
Le pagine dei giornali sono funestate da giornaliere notizie di incidenti mortali sul lavoro, è innegabile che il settore maggiormente interessato è quello dell’edilizia ed il possibile ricorso a manodopera non contrattualizzata od ancor peggio allo spregio delle disposizioni di salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro ,soprattutto nel momento in cui il settore segna indici di decisa ripresa, necessita di un intervento che miri a porre sullo stesso piano la frode fiscale con l’illecito penale relativo al mancato rispetto delle regole sulla sicurezza nei cantieri ed all’altrettanto grave violazione circa l’applicazione dei CCNNL ed in conseguente utilizzo di manodopera in nero e come tale non assicurata.
La tutela del lavoro e dei lavoratori è un principio ineluttabile in una società moderna ed equa che ponga sullo stesso piano le giuste istanze di crescita economica e di realizzazione dei profitti con l’assoluto rispetto delle regole sulla sicurezza e sui contratti di lavoro applicati. Troppo spesso sentiamo di ditte che disattendendo ogni principio di assicurazione e garanzia dei lavoratori, spesso stranieri, si pongono in sleale concorrenza con altre ditte invece rispettose delle regole, che non riescono a fornire le proprie prestazioni agli stessi prezzi.
Ed ecco che con il decreto Energia approvato dall’Esecutivo, si introduce l'obbligo per le imprese di rispettare le norme sulla sicurezza stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si intende così conferire una certificazione alle imprese edili per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro.
Nella recente videoconferenza tra il Ministro del Lavoro e le parti sociali del settore edile sono stati illustrati i dati sulle sospensioni in base alla nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro introdotta con il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021, convertito il l. n. 215/2021). Nei primi tre mesi di entrata in vigore della nuova normativa sono state sospese 414 attività (cantieri) per gravi carenze nell'applicazione della sicurezza e salute sul lavoro e irregolarità fiscali. Su oltre 13.000 violazioni accertate nell'intero anno 2021, il 43% riguarda la sorveglianza sanitaria, il 22 per cento la formazione e informazione, il 20 per cento i rischi elettrici, mentre il 6 per cento la mancata valutazione dei rischi.
La norma introdotta, prevede che il beneficio fiscale sia rilasciato soltanto in presenza della applicazione da parte dell’impresa dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quello che viene sottolineato è che l’applicazione del contratto collettivo comporta quindi non solo l’obbligo retributivo, ferie e malattia ma, con specifico riferimento alla finalità si intende perseguire, anche quello legato alla formazione e ad una maggiore sicurezza del lavoro.
IMPORTANTE: il CCNL applicato dovrà essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l'esecuzione degli stessi.
L’Autorità cui si attribuisce il compito del controllo sia fiscale che contrattuale è la Agenzia delle Entrate che si avvarrà della collaborazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili. La disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Quello che resta da capire è se questo nuovo adempimento, dal momento che rileva all’interno della procedura di apposizione del visto di conformità, sia comunque rimesso ad una verifica da parte del soggetto che lo appone e se così fosse serve avere certezza delle responsabilità conseguenti che non è difficile immaginare possono abbracciare anche la sfera penale.
Volendovi oltre a quanto fino ad ora scritto, aggiornare sull’evoluzione delle disposizioni in relazione alla cessione del credito, faccio presenti alcuni ulteriori aspetti del provvedimento, nelle more delle novellate tre possibilità di cessione a banche e poste si specifica che saranno consentite un massimo di tre cessioni del credito, di cui due a banche e assicurazioni, ma cosa importante, non saranno più ammesse le cessioni parziali, cosa importante lo stesso schema si applica se il committente invece di cedere a un terzo sceglie lo sconto in fattura, che a sua volta potrà cedere solo ad un soggetto vigilato.
Sempre ai fini del visto, L’art. 119, comma 14 del D.L. n. 34/2020, fissava in 500mila euro la copertura minima della polizza assicurativa di cui devono essere in possesso i professionisti cui spetta di firmare attestazioni e asseverazioni. La più recente modifica al D.L. non indica più una cifra minima, bensì richiede che il massimale sia perfettamente corrispondente agli importi dell’intervento, perciò fra le cose da verificare ci sarà la copertura della polizza coerente con il valore complessivo dei lavori.
CAF News 24
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