In aumento il peso sui cittadini relativo ai recuperi da parte delle PA
articolo di
Stefano Ceci
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15dicembre 2022, è stata esercitata la facoltà di modificare il saggio di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile concessa al MEF, aumentandolo dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
Va rilevato questo aumento di ben 3,75 punti su base annua relativamente agli interessi che potranno gravare sulle imposte e contributi non versati.
L’aumento riguarderà:
- l’istituto del ravvedimento operoso
- l’accertamento con adesione
- l’acquiescenza all’accertamento
importante sapere che per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto in relazione ai capitali dati a mutuo, l’articolo 45 comma 2 del TUIR prevede che se la misura degli interessi non è determinata per iscritto gli interessi saranno comminati al saggio legale, perciò dal 01 01 2023, tale misura sarà elevata dall’1,25 al 5%.
Vi è poi il caso delle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, che ai sensi dell’art. 116 della Legge 388/2000 nei casi di omesso o ritardato versamento di contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5%, con riguardo a specifiche fattispecie. Che possono essere:
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.
Concludendo, è bene sapere che questo adeguamento (quadruplicazione!!) era una sola facoltà e non già un obbligo di legge.
Tenuto conto della situazione, dell’aumento sconsiderato dei prezzi delle materie prime, delle speculazioni sull’energia, delle ricadute dell’inflazione sul costo del denaro, adeguare il tasso legale, consapevoli che non fosse un obbligo, è stato giusto considerarlo un’esigenza primaria?
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”