Un importante documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce indicazioni utili in relazione alle diverse soglie di non concorrenza al reddito per l‘anno 2022.
articolo di
CAF News 24
Il regime di non concorrenza alla determinazione del reddito dei lavoratori e le questioni relative alla pratica applicazione delle misure di sostegno previste, ha reso necessario un lavoro di approfondimento da parte del centro studi della Fondazione Consulenti del Lavoro.
Il primo provvedimento esaminato è quello relativo al Bonus Bollette, in questo specifico caso, sono considerati esclusi dal reddito di lavoro dipendente sia ai fini irpef nonché dalla determinazione della base contributiva Inps, entro il limite di 600 (seicento/00) euro, i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore subordinato, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche delle utenze di luce, acqua e gas.
Rimane chiaro che eventuali beni o servizi ceduti nonché somme erogate, per la quota eccedente i 600,00 euro saranno, invece considerati imponibili sia ai fini irpef che previdenziali.
Leggermente diverso sarà il caso del Bonus Carburante, in questa ipotesi saranno considerati esclusi dalla base imponibile irpef e previdenziale buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, il tutto nel limite di euro 200 per ciascun soggetto, anche in questo caso le somme eccedenti il limite anzidetto saranno invece soggette a tassazione irpef e contribuzione previdenziale.
L’unica differenza rispetto al Bonus Bollette (oltre l’importo) sarà l’esclusione dalla non imponibilità irpef e previdenziale delle somme sostenute dal lavoratore e successivamente rimborsate a quest’ultimo da parte del datore di lavoro.
Ciò significa che il bonus sarà fruibile esclusivamente tramite l’utilizzo di buoni benzina o titoli aventi lo stesso funzionamento ed in nessun caso a seguito del rimborso diretto al lavoratore anche dietro presentazione di specifica nota spese.
Si segnala che rimane però la necessità di chiarire l’utilizzabilità dell’ulteriore soglia rafforzata (600 euro) e in parte rimborsabile anche in relazione alla conversione del premio di risultato ex L. n. 208/2015, già sdoganata per il Bonus Benzina dalla circolare n. 27/E del 2022.
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