Termine per la fruizione dell’agevolazione
articolo di
Stefano Ceci
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la proroga dell’agevolazione relativa al bonus casa under 36 fino al 31 dicembre 2023.
- In cosa consiste l’agevolazione?
R. consiste nell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa da parte di giovani fino a 36 anni di età e con ISEE fino a 40.000 euro.
- Se l’acquisto fosse soggetto ad iva? L’agevolazione si perde?
R. non si perde nulla, ovviamente non essendoci l’imposta di registro perché sostituita dall’iva, i giovani acquirenti hanno anche diritto ad un credito pari all’importo della somma versata a titolo di Iva.
Chiarito questo, serve focalizzarsi sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta.
Prima precisazione, l’art.64 comma 7, del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, prevede che il credito non darà mai diritto al rimborso dell’imposta, questo significa che quanto riconosciuto potrà essere:
- utilizzato in diminuzione di altre imposte dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.
- Utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
E’ innegabile che la seconda ipotesi, pur se interessante, richiede la ricorrenza di specifiche circostanze non sempre di facile realizzo, per questo ritengo che la strada più usuale ed immediata sia quella della riduzione delle imposte sui redditi da versare con modello 730/2023 o con modello Redditi PF/2023.
Chiariamo che in ogni caso rimane aperta la possibilità di utilizzare tale credito fuori dalla dichiarazione, cioè in compensazione mediante il modello F24.
In tal caso deve essere utilizzato il codice tributo 6928, che indica il “Credito d’imposta "prima casa under 36" - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”, come stabilito con la risoluzione n. 62 del 2021.
Alcune semplici considerazioni nel caso di utilizzo in dichiarazione.
- L’utilizzo in dichiarazione deve essere successivo all’anno in cui il credito matura, ciò porta a ritenere che un acquisto 2023 non sarà utilizzabile con Redditi o 730 2023 ciò significa che invece l’acquisto 2022 potrà invece essere utilizzato con Redditi o 730/23.
- Esiste un momento dal quale sarà possibile utilizzare il credito e non già un termine entro il quale utilizzarlo, per questo possiamo tranquillamente asserire che, l’utilizzo in dichiarazione potrà essere effettuato a decorrere dall’anno successivo all’acquisto dell’immobile ma senza limiti di tempo entro il quale procedere all’utilizzo.
- Si ribadisce invece la possibilità di compensazione mediante F24 senza dover attendere l’anno successivo ed allo stesso modo senza limiti di tempo.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”