Un meccanismo complesso ed articolato, franato dall’atavica paura che qualcuno ne approfitti, forse ad un punto di svolta.
articolo di
Stefano Ceci
La conversione del “decreto Aiuti quater” (D.L. n. 176/2022), promette una stabilizzazione del sistema delle cessioni del credito derivante da bonus edilizi (intesi nella loro accezione più ampia, bonus ristrutturazione, l’ecobonus, il superbonus e il sismabonus ecc..ecc..).
Le anomalie di un sistema complesso ed inficiato di numerosissime falle, hanno determinato un proliferare di comportamenti illegittimi e truffe, al punto da arrivare ad una sorta di sterilizzazione del sistema stesso, che allorquando modificato per limitarne gli effetti “deviati” ha finito per vanificarne le finalità ultime, cioè generare liquidità in favore delle aziende, promuovere lo sviluppo delle attività nel settore e venire in aiuto alle famiglie in più generale processo di ammodernamento e risistemazione degli immobili anche per veicolare nuove tecnologie atte a ridurre i consumi energetici.
Uno degli scogli più difficili da superare è stato il principio della solidarietà tra cedente e cessionario con la conseguente difficoltà di seguire nelle diverse fasi l’utilizzo dei crediti ceduti, questo si è rivelato altro frangente nel quale si annidavano comportamenti potenzialmente illeciti, al quale si è provato a dare un freno limitando la circolazione dei crediti.
Come è finita non serve ricordarlo. Per i più distratti dirò che il sistema si è ingessato, la paura di essere inconsapevolmente coinvolti in una truffa ha prevalso, generando un gravissimo stallo, nei soggetti che detengono i crediti che non si riescono più a collocare, nelle imprese edili che all’improvviso si sono trovate senza liquidità, per non parlare dei fornitori che hanno i magazzini pieni di merce che a questo punto non viene più ritirata.
A questo va aggiunto che le materie prime per diversi fattori, quali inflazione, crisi energetica e guerra in Ucraina nel frattempo hanno i prezzi schizzati alle stelle.
Per far fronte a tali difficoltà, il legislatore è intervenuto con alcune misure che hanno nell’elevazione delle cessioni di credito da parte di soggetti qualificati ( banche , poste e soggetti di emanazione bancaria iscritti all’albo) il punto caratterizzante.
Le cessioni tra questi soggetti, infatti, passano da due a tre.
Pertanto, il numero massimo di cessioni passa da 4 a 5 (che diventano 6 se si è scelto lo sconto in fattura che, come detto sopra, prevede un primo passaggio dal committente al fornitore).
Alla luce di quanto sopra (ad oggi), la norma in questione (art. 121, D.L. n. 34/2020), prevede, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Per i fornitori, poi, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”.
In entrambi i casi, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Riassumendo
- i contribuenti potranno effettuare una prima cessione a chiunque (nel caso di sconto in fattura, la prima cessione chiaramente la effettua il fornitore);
- il primo cessionario (sia soggetto qualunque che “qualificato”), potrà cedere il credito solo ad un soggetto qualificato;
- il soggetto qualificato può effettuare solo una terza cessione ad un altro soggetto qualificato, il quale potrà cedere il credito ad un ulteriore soggetto qualificato;
- dall’ultimo soggetto qualificato il credito potrà essere ceduto un’ultima volta solo ad un suo correntista che non sia impresa o professionista.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”