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COMPLIANCE TRIBUTARIA ULTIMO TRENO PER DEFINIRE PENDENZE TRIBUTARIE

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/ Pubblicato in: Modello redditi
COMPLIANCE TRIBUTARIA ULTIMO TRENO PER DEFINIRE PENDENZE TRIBUTARIE 4752 0

Spesso disattesa, la compliance tributaria soprattutto se riferita a violazioni ed omissioni del quadro RW è da considerarsi atto di clemenza tributaria da cogliere al volo

articolo di CAF News 24

Continua il processo di compliance tributaria relativamente al quadro RW, ora tocca all’anno d’imposta 2018. I conti con l’erario possono essere sanati presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte aumentate delle sole sanzioni ridotte per effetto del ravvedimento operoso sempre possibile nel caso di compliance.

L’istituto della compliance è stato introdotto dall’art.1 commi 634 e seguenti della Legge di stabilità 2015 (L.190/14).

L’istituto della compliance è sovente sottovalutato dal contribuente e dalle sedi CAF cui si rivolge. Intanto va rilevato che è un’eccezione al principio che vuole le sanzioni non più ravvedibili nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ci “ faccia tana” , insomma viene concessa un’ultima opportunità prima che l’ufficio intraprenda il normale percorso teso al recupero delle imposte.

Con questo atto di clemenza fiscale, l’Agenzia scommette sul nostro senso di responsabilità civile auspicando per un verso la stimolazione di un (quasi) autonomo processo di riallineamento tributario oppure la giustificazione circa il disallineamento con i dati in possesso dell’Ufficio.

L’esperienza nel settore mi ha insegnato che le situazioni maggiormente interessate da questo spontaneismo sono quelle riconducibili al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero (art.4 dl 167/90). In questi ambiti l’attività dell’Agenzia è sicuramente sostenuta, soprattutto nell’incrocio con i dati proveniente dalle amministrazioni fiscali estere per effetto di convenzioni che di fatto hanno totalmente azzerato il segreto bancario e non solo, in quanto all’anagrafe tributaria affluiscono non solamente i dati riferibili alle consistenze bancarie presso istituti di credito esteri ma anche dati afferenti i beni immobili detenuti nei paesi esteri. 

Questo scambio è previsto dal Common Reporting Standard (CRS), strumento elaborato dall’OCSE secondo il quale, dal periodo d’imposta 2016, ha avuto inizio lo scambio di informazioni anche a livello extra-UE.

Per questo ed in virtù della richiamata normativa sovranazionale , l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 40601 del 08/02/2022 con il quale ha dettato le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti “attenzionati” , anche grazie al supporto di strumenti informatici, le informazioni relative al periodo d’imposta 2018.

Nello specifico, oggetto delle lettere di compliance per le attività estere sono le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarati nei modelli reddituali nostrani.

Vengono scambiati dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo.

Una volta “beccati” i contribuenti saranno messi nelle condizioni di regolarizzare in maniera autonoma le violazioni poste in essere, ma come ?

  1. Presentando una dichiarazione integrativa, che si ricorda è utile a sostituire il modello afflitto dalle violazioni già presentato;
  2. Versando le imposte che scaturiscono dall’integrativa, aumentate degli interessi e delle sanzioni ridotte per effetto del ravvedimento operoso.

Ricordo che essendo l’RW qualificato come quadro della dichiarazione dei redditi, per l’anno d’imposta 2018 se redditi 2019 fosse stato comunque presentato anche se sprovvisto del quadro RW, il ravvedimento sarà sempre possibile perché non si configura omissione di dichiarazione.

Aderendo alla compliance perciò ed applicando la riduzione da ravvedimento operoso , sarà comunque applicata la sanzione proporzionale prevista che va dal 3% al 15% dell’importo delle attività estere non segnalate in dichiarazione, raddoppiata se l’investimento o l’attività finanziaria sono in un paradiso fiscale.

Ovviamente, laddove dopo aver verificato anche nel cassetto fiscale tutti i dati riportati nella compliance tributaria, il contribuente ritenesse di poter validamente giustificare gli scostamenti fra ciò che si fosse dichiarato e ciò che l’Agenzia reclama perché segnalato da intermediari finanziari dello stato estero, si potranno fornire le opportune informazioni tramite il canale Civis, va da se che nel caso di omessa presentazione tale possibilità pur se in astratto possibile, sarà una possibilità più difficilmente perseguibile.

Perciò se ai vostri sportelli si presenteranno contribuenti con lettere di compliance, soprattutto se riferite ad attività detenute all’estero consiglio di verificare con attenzione la posizione e nel caso in cui l’Agenzia avesse correttamente fornito le informazioni il consiglio è di procedere con celerità alla definizione agevolata della pendenza tributaria perché è l’ultimo treno per poter fruire di una consistente mitigazione delle sanzioni di per se già pesanti perché proporzionali al volume di attività detenute all’estero e non monitorate.

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