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L'articolo 121 del "decreto Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 e 2022, tra l'altro, spese per interventi di cui agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013 - ivi inclusi quelli che accedono al "Superbonus"- possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. sconto in fattura).
Da questo si deduce che se il costo degli interventi fosse pari a 100, lo sconto massimo potrà essere pari alla detrazione spettante. Questo stesso importo per effetto delle richiamate disposizioni sarà dal fornitore recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione, questo significa che se la spessa fosse 100 e la detrazione 50, la cessione interesserà una somma pari a 50.
Come disposto dal comma 1-bis del citato articolo 121, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121.
Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del DP n. 322 del 1998, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, prot. n. 51374 del 22 febbraio 2021, prot. n. 83933 del 30 marzo 2021.
In particolare, con il Provvedimento dell'8 agosto 2020 è stato specificato che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Lo sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Da questo si deduce che lo sconto massimo sarà applicato sul totale delle spese complessivamente sostenute anche se afferenti a più fornitori, e che la detrazione potrà essere ceduta secondo le modalità previste dai provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti che potrebbero prevedere ripartizioni anche differenti dalla concorrenza dei diversi fornitori al totale della spesa.
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