E’ stato chiarito che, le somme restituite perché indebitamente percepite, laddove assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono onere deducibile per il sostituito.
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CAF News 24
C’è numerosa prassi relativamente all’ipotesi di ripetizione di indebiti da parte del sostituito. In particolare già con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'art. 150.
Per l’occasione viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione prevedente la restituzione delle somme al "netto" della ritenuta si aggiunge a quella prevista dalla lettera d-bis) ossia al "lordo" della ritenuta.
Questa sorta di doppio binario è una precisazione particolarmente importante a livello sistematico, perché porta condurre ad un recupero, in capo al sostituto, di un importo maggiore di quello “lordo” a suo tempo corrisposto (basti pensare ad un emolumento di 100, sottoposto a imposta sostitutiva del 10%; al sostituto verrebbe restituito un netto di 90 da parte del sostituito ed attribuito un credito di 27, pari al 30% del netto ricevuto, con un rientro totale di 117).
Tuttavia, queste ipotesi (residuali) potrebbero forse fungere, nel pensiero dell’Agenzia delle Entrate, come contraltare (invero insufficiente) rispetto a tutte quelle ipotesi in cui avviene il contrario, e cioè che il recupero del sostituto non sia integrale ma sia l’Erario ad arricchirsi.
D’altronde si tratta di dinamiche in qualche modo inevitabili laddove si decida di sposare logiche di restituzione di tipo forfetario.
Di questo scisma si trova traccia nella relazione illustrativa dove viene infatti specificato che la modifica normativa, determina due modalità di restituzione la cui discriminante sarà l’aver assoggettato a ritenuta quanto indebitamente percepito ed ora oggetto di restituzione.
I documenti di prassi intervengono conseguentemente anche sulla natura delle ritenute, non distinguendole fra ritenute di acconto oppure ritenute a titolo definitivo, l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 10 TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore, deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 TUIR, solo nel caso (residuale) in cui non sia stata applicata la ritenuta.
Nella circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza di disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito.
Nel citato documento di prassi viene, altresì, specificato che le somme da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate relative anche alle eventuali addizionali all'IRPEF. L'art. 150 ha, inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d'imposta recupera le ritenute IRPEF versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute.
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