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Con l’entrata in vigore dell’art.119 del dl 34/2020 così come modificato dalla legge di bilancio recuperare il superbonus su quattro anni anziché su 5 come invece previsto per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può modificare anche di molto le valutazioni dei contribuenti circa la possibilità di optare per il recupero diretto in dichiarazione o la scelta per la cessione a terzi.
Facciamo un esempio, il recupero in quattro anni in una spesa pari a 80.000 €, significa avere capienza irpef per una detrazione annua pari a 22.000 euro, mentre lo scorso anno sarebbe stata pari a 17.600 euro, una differenza di 4.400,00 euro da dover utilizzare, che rischia di essere perduta, inevitabilmente questi aspetti faranno pendere ancor di più la bilancia verso cessione o sconto che invece permettono di fruire (quasi) per intero ma subito dell’agevolazione.
E’ dunque immaginabile che la riduzione del periodo temporale di utilizzo aumenterà ancora di più la scelta della cessione / sconto si aggiunga poi che lo sfruttamento diretto della detrazione risulta peraltro ancor meno conveniente anche per il fatto che lo stesso a causa delle novità introdotte dal decreto antifrodi poi traslata per intero la legge di bilancio comporta ora gli stessi adempimenti previsti per la cessione o lo sconto in fattura cioè visto di conformità e asseverazione tecnica.
Altro aspetto da non trascurare è che la riduzione del periodo di detrazione dovrebbe avere benefici effetti anche sui costi della cessione, infatti, gli oneri sofferti dai contribuenti si è visto sono direttamente influenzati anche dalla durata del periodo, visto che la quasi totalità dei soggetti cessionari sono operatori finanziari (banche e poste). Gli oneri applicati dagli operatori finanziari traevano giustificazione dal costo dello sconto delle somme che si aggirava per i 5 anni attorno al 10%, la riduzione di un anno dovrebbe portare benefici effetti nell’ordine dei 2 / 2,5 punti percentuali.
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