CALENDARIO ALLA MANO VEDIAMO COME COMPORTARCI
articolo di
Stefano Ceci
E’ il secondo anno che l’Agenzia delle Entrate concede ( in maniera più o meno velata) una sospensione dei termini di decorrenza del periodo di 60 o 90 giorni (nel caso siano recapitati agli intermediari telematici come il CAF) per esitare gli avvisi bonari.
Quello dei termini per le risposte agli avvisi bonari è questione spesso dibattuta e sovente di incerta soluzione, in quanto vi è una linea di pensiero (parzialmente sostenuta dalla stessa Agenzia) che il termine previsto per le risposte agli avvisi bonari sia da considerare più ordinatorio che perentorio, il che ci porta ragionevolmente a supporre che la risposta inviata entro 32 giorni piuttosto che 30 non sia causa di mancata accettazione dei documenti presentati.
Comunque per fare (finalmente) chiarezza con riferimento al periodo di agosto, viene stabilito per l’anno 2023 che i termini previsti, subiscono una sospensione nell’arco temporale 01/08/23 – 04/09/23.
Ciò porta a dedurre che i diversi termini per i cittadini, 30 giorni e per gli intermediari telematici 90 giorni, hanno subito una sospensione nel predetto periodo, portando a sostenere che un avviso bonario notificato il 14 luglio 2023, scadrà ora il 17 settembre per i cittadini ed il 16 novembre per gli intermediari.
Ovviamente laddove gli avvisi fossero stati notificati successivamente al giorno 01/08/23 e prima del 04/09/23, i termini decorreranno dal 04 settembre.
A seguire uno schema che ripropone i termini di adesione alla definizione anche via canale Civis degli avvisi bonari (* fonte: Informazione Fiscale)
Tipo di comunicazione
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Termine
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Sanzione
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Pagamento
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Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni
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entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
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10 percento della maggiore imposta
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Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
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Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata
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entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
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Nessuna
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Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni
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entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione
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20 per cento della maggiore imposta
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”