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Il decreto legge n. 79/2021, entrato in vigore il 9 giugno, ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico per il periodo “ponte” dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, prevedendo anche un incremento del valore dell’ANF per lo stesso periodo.
In attesa dell’entrata a regime del nuovo assegno unico e universale previsto dal 1° gennaio 2022, nessuna modifica è stata apportato alla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) che pertanto, rimane assoggettato.
L’INPS, con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021, ha pubblicato le nuove tabelle in vigore dal 1° luglio con gli importi già maggiorati delle novità introdotte dal decreto legge 79/2021.
Che cos’è l’ANF
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale, erogata dall’INPS per il tramite dei datori di lavoro, che è stata prevista con la finalità sociale di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.
La disciplina attuale, in attesa della revisione generale attesa dal 1° gennaio 2022 con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, è contenuta nell’articolo 2 del D.L. n. 69/1988 (convertito dalla legge n. 153/1988), strettamente collegata a quella generale contenuta nel D.P.R. n. 797/1955 “Testo Unico sugli assegni familiari”.
L’importo dell’assegno varia annualmente e il suo ammontare dipende dalla composizione del nucleo e dal reddito posseduto dal nucleo stesso.
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.
Con il messaggio 2331 del 17 giugno 2021 l’istituto ha reso note le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, precisando che le tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
Trattandosi di una prestazione di natura previdenziale – assistenziale, l’importo erogato è netto ovvero lo stesso non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nè imponibile ai fini contributivi.
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