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Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate, permette di chiarire a chi spetta l'obbligo di presentazione della successione a prescindere dalla qualità di erede, testamentario o legittimo.
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Con l’interpello 296 del 25 maggio 2022 l’Agenzia fornisce importanti chiarimenti rispetto alla controversa questione dell’obbligo alla presentazione della dichiarazione di successione, con riferimento alla posizione di ciascun erede.
Primo punto sul quale non c’è discussione è che se la successione deve essere presentata questo deve avvenire presso l'ufficio del registro competente, in relazione all’ultima residenza del de cuius, di tale adempimento l’Ufficio lascia ricevuta.
Vediamo ora chi sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
I chiamati all'eredità e i legatari sono sempre obbligati ed eventualmente esonerati se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito (un anno) hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, comma 1, c.c., e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
Questo primo punto è utile per introdurre un concetto importante, e cioè che l’obbligo alla presentazione della dichiarazione di successione non sarà mai la qualità di erede accettante l’eredita ma ancor prima quella di chiamato all’eredità.
Questo è quanto chiarisce la circolare 15 marzo 1991, n. 17 (parte VI) e l’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990 che elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
Questo significa ulteriormente che ai sensi del comma 4 dell'art. 7 TUS, fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi tutti i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Allo stesso tempo è infatti contrario all'art. 53 Cost. il principio che vorrebbe assoggettare a imposta un soggetto rispetto al quale il presupposto impositivo, rappresentato dalla trasmissione di beni mortis causa, non sia addirittura mai sorto per effetto della rinuncia, da qui l’aspetto della retroattività dell’atto di rinuncia.
Si tenga ad esempio conto del fatto che per effetto della rinuncia sono destinati a venir meno sia la responsabilità solidale dei chiamati all'eredità, di cui all'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990, sia l'obbligo della dichiarazione di successione, incombente sui chiamati ma solo fino al momento della loro rinuncia ex art. 28, comma 5, dello stesso decreto.
Concludendo, quanto riportato ci porta a considerare che al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell'eredità, l'esistenza dei soggetti chiamati all'eredità, comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.
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