Le spese mediche rimangono il tallone d’Achille dell’assistenza fiscale
articolo di
Stefano Ceci
Ad oltre tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità delle spese mediche continua a non essere infrequente rimanere in modalità …. “frezee” davanti all’ennesima spesa non pagata con strumenti tracciabili.
La prima delle domande che riproporremo è questa “la spesa medica per essere detraibile deve necessariamente essere pagata con strumenti tracciabili ?”
- R. Per tutti gli oneri di cui all’art. 15 TUIR, la detrazione (perciò il principio non vale per la deduzione!) è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese per le quali è prevista la detrazione del 19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non possono più essere sostenute con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Questo principio ha due specifiche tipologie di eccezione, una di natura oggettiva e l’altra di natura
sia soggettiva che oggettiva.
- Eccezione oggettiva: ci riferiamo all’oggetto della spesa, deve trattarsi dell’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, un elenco definitivo non è possibile ma un gruppo significativo di dispositivi medici possono essere quelli che seguono:
- acquisto di medicinali;
- acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie;
- cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- siringhe;
- termometri;
- apparecchi sanitari (aerosol, misuratori di pressione ecc.);
- prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
- materassi ortopedici;
- dispositivi medico-diagnostici in vitro (ad esempio, contenitori di campioni, test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi, test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina, test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per celiachia).
- strumenti per la magnetoterapia;
- fasce elastiche con magneti a campo stabile;
- apparecchiature per la fisiokinesiterapia;
- apparecchi per la laserterapia.
Queste apparecchiature sono detraibili a condizioni che siano ricomprese nella lista denominata “Classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro” (R.M. 29 settembre 2009, n. 253).
Se poi vi capitasse fra le mani, la fattura relativa all’acquisto di un “oggetto non identificato” per sapere se si tratta di un manufatto di “origine aliena” oppure di un più banale “dispositivo medico”, basterà far riferimento al sito del Ministero della salute all’indirizzo che segue: https://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA.
Scrivevo anche di un’eccezione di tipo soggettivo. Perciò una variabile che individua il soggetto che realizza la prestazione sanitaria, il che ci porta a ritenere che la medesima prestazione sarà tracciabile in funzione del soggetto che la pone in essere, mi riferisco a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Perciò le prestazioni che seguono saranno detraibili anche se non tracciate a condizione che il soggetto che rende operi all’interno di un ospedale, un laboratorio di analisi convenzionato con SSN, una clinica privata convenzionata accreditata al SSN.
- Prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- spese di assistenza specifica;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica);
- visite per medicina sportiva;
- visite per la patente;
- ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze;
- importi dei ticket pagati se le spese in oggetto sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese relative al trapianto di organi;
- spese per prestazioni di osteopatia se rese da iscritti a professioni sanitarie riconosciute;
- spese sostenute per visite nutrizionali eseguite da biologi, purché sul documento di spesa risulti la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa;
- cure termali, se documentate dalla prescrizione medica.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”