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DOMANDE E RISPOSTE SULLE SPESE MEDICHE (2/3)

Caf News 24
/ Pubblicato in: Modello 730
DOMANDE E RISPOSTE SULLE SPESE MEDICHE (2/3) 4438 0

Le spese mediche rimangono il tallone d’Achille dell’assistenza fiscale

articolo di Stefano Ceci

I dubbi non sono solo collegati alla tracciabilità, ci sono altri tranelli, altre subdole gabbole che nascoste fra le pieghe della documentazione consegnata dal contribuente, contribuiscono a far salire il senso di inquietudine ed insicurezza allorquando si analizza una pratica fiscale. Vediamone e “sventiamone” alcune.

  1. Se ci capitasse l’acquisto di un farmaco on line?

R. Sulla tracciabilità del pagamento non vi dovrebbero essere questioni aperte, su internet credo che il denaro frusciante non abbia ostello, dunque la questione della tracciabilità non si pone, si pone invece un’altra questione, che grava minacciosa ed immane sulle nostre teste, cosa occorre per detraibile la spesa?

La prima cosa da verificare sarà la presenza sulla fattura dei requisiti di carattere generale che valgono per tutte le spese relative a farmaci e cioè:

  1. natura dell’acquisto;
  2. qualità del prodotto;
  3. quantità del prodotto;
  4. codice fiscale del destinatario.

  1. I documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che sia indicata la natura del prodotto. Con la risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E è stato precisato che la natura del medicinale può essere esposta nel documento di spesa attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono, dunque, ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni “Otc” (che sta per “over the counter”, ovvero, medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), le diciture “omeopatico” e “ticket” e le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”.

  1. La “qualità” (denominazione) del farmaco non dev’essere indicata per esteso (es: ASPIRINA) ma con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC). Questa informazione deve poter essere chiaramente desumibile dalla documentazione consegnata.
  2. Sulla quantità c’è ben poco da aggiungere.
  3. Qualcosa in più dobbiamo scriverla sui dati del beneficiario, il documento rilasciato deve contenere l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa e nella descrizione del dispositivo medico deve apparire che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura CE (Agenzia delle Entrate, circolare 13 maggio 2011, n. 20/E).

Chiariti questi caratteri generali, venendo all’acquisto on line, si chiarisce che per essere detraibili così come accade per l’acquisto comunque in esercizi diversi dalle farmacie, la spesa deve riguardare l’acquisto di farmaci non soggetti a prescrizione medica.

  1. I farmaci oppure i dispositivi medici debbono necessariamente essere acquistati in farmacia per essere detraibili?

R. Si possono inserire nel modello 730/2023 gli importi relativi a farmaci acquistati in esercizi commerciali autorizzati alla vendita, perciò non farmacie (sempre che non si tratti di farmaci che non prevedano l’obbligo della prescrizione medica). Per sapere quali sono i punti vendita con l’autorizzazione si può effettuare una ricerca tramite l’apposita funzione presente all’interno nel sito del Ministero della Salute.

  1. Vi trovate fra le mani il documento di spesa relativo ad una preparazione galenica, sarà detraibile?

R. Anche le preparazioni galeniche possono permettere l’accesso alla detrazione IRPEF.

Le preparazioni galeniche sono dei farmaci preparati in farmacia, che danno diritto allo sconto IRPEF se la spesa sostenuta è certificata con un documento in cui risulti indicata come per i farmaci tradizionali:

  • la natura della spesa (“farmaco” o “medicinale”);
  • la qualità (in questo caso preparazione galenica);
  • la quantità;
  • codice fiscale del destinatario.

Anche se acquistati in farmacia, non saranno invece detraibili i “parafarmaci”, tale condizione è ravvisabile dalla qualità “PARAFARMACI” riportata sul documento di spesa, ad esempio: integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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