L’ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
articolo di
Stefano Ceci
Chi pensava di poter tirare il fiato, dovrà necessariamente riporre non; pinne, fucile ed occhiali ma piuttosto racchette, sci e scarponi per l’incombente adempimento del saldo IMU.
Con il 18 dicembre alle porte (il 16 cade di sabato), ho pensato potesse essere utile raccogliere alcuni quesiti e di riproporre quelli più interessanti in questo articolo su CAFNEWS24.
C’è anche chi mi ha chiesto cosa significhi IMU …. ma se questa domanda la cestiniamo spero saranno pochi quelli che rimarranno a bocca asciutta.
Venendo invece a domande più biricchine, la prima, quella più frequente e sui cui esiti si è discusso tantissimo è il concetto di abitazione principale, con le questioni legate alla ipotesi dei due coniugi non separati, che risiedono in immobili diversi.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare in cui “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (art. 1, comma 741, lettera b).
La definizione che ci restituisce la norma è piuttosto restrittiva al punto che sulla scia di questo principio erano stati assoggettati ad IMU, numerosi immobili ove risultasse risiedere uno o più dei componenti il nucleo familiare che non fosse quello ove “fisicamente” risiedeva l’intero nucleo familiare, così come risultasse dai registri anagrafici.
Ma ecco, che lo scorso anno arriva il colpo di scena, la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 209 del 13 ottobre 2022, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiede che, ai fini dell’esenzione, la dimora abituale e la residenza anagrafica sono riferiti ai componenti del nucleo familiare.
La Corte con una sentenza favorevole ai cittadini arriva ad interpretare che: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
La sentenza scardina il principio che i coniugi ancorché non effettivamente separati non possono risiedere in immobili diversi ancorché situati nello stesso comune od in comuni diversi.
Indubbiamente passa una tesi che fino a quel momento era stata (logicamente) avversata dai comuni, i quali rispetto a tale principio non saranno parte passiva, ma hanno il compito di adoperarsi per accertare che quanto dichiarato dai coniugi non risponde al vero e cioè, che entrambi hanno dimora abituale (e quindi principale) nello stesso immobile, in tali casi l’esenzione spetterà per il solo immobile occupato.
E’ il caso di ricordare una seconda importante eccezione, la locazione parziale dell’abitazione principale, cioè quella nella quale il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente, non determina la perdita delle agevolazioni fiscali (CTR Abruzzo, 25 gennaio 2022, n. 8).
Altri articoli di Stefano Ceci
Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”