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FOCUS SULLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

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FOCUS SULLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE 1293 0

Come cambia il ravvedimento sprint

articolo di CAF News 24

Nello speciale del 17 settembre ho presentato le modifiche sul ravvedimento operoso, tralasciando volutamente un ulteriore aspetto del prezioso istituto tributario.

Il Decreto Legislativo n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024 ha cambiato le regole per il ravvedimento, breve e sprint?

La riforma non ha cambiato le regole per il ravvedimento breve o sprint, ma ha cambiato le sanzioni per omesso o tardivo versamento che sono passate a decorrere dal 01/09/24 dal 30 al 25%.

Si ribadisce che le nuove percentuali di sanzione non hanno valenza retroattiva, la riduzione infatti, interessa le violazioni commesse a far data dal 01 settembre 2024, praticamente tutti i mancati pagamenti per scadenze successive al 31 di agosto.

Semplificando: una rata di imposte scadente il 20 di agosto e non pagata, se la si ravvedesse successivamente al 01/09/2024 sconterebbe le sanzioni del vecchio sistema, cioè il 30%.

Nella quotidianità del nostro lavoro molto spesso capita di affrontare la questione del ravvedimento operoso, soprattutto nella configurazione sprint o breve, vediamo allora come impatta il nuovo sistema sanzionatorio.

Prima di procedere allo sviluppo di diversi esempi richiamo un’ulteriore disposizione, cioè,  laddove si fosse sanato il versamento nei 90 gg, la sanzione sarebbe ridotta del 50%, ciò comporta che nel vecchio sistema, gli omessi versamenti scontavano la sanzione del 15% fino al 90° giorno e del 30% dal 91° in poi, nel sistema in vigore dal 01/09/24 viene riproposto il medesimo meccanismo, ciò significa che i mancati versamenti sconteranno la sanzione del 12,5% fino al 90° giorno e del 25% dal 91° giorno. Chiarito questo procediamo alla verifica dell’impatto del ravvedimento, che ovviamente terrà conto del fatto che la sanzione sia passata al 12,5 oppure al 25 %.

Ravvedimento sprint.

Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione dello 0,83% per ogni giorno di ritardo (fino al 31/08/24 era l’1%), se li si ravvede si potrà beneficiare di un’ulteriore riduzione ad 1/10, il che porta la percentuale di sanzioni allo 0,08% per ciascun giorno fino al 15°.

Nello specifico:

La sanzione base per omessi o ritardati versamenti abbiamo visto passa dal 30% al 25%.

Per i primi 15 giorni di ritardo, questa sanzione del 25% viene ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Quindi la sanzione giornaliera diventa: 25% / 15 = 1,67%, abbiamo altresì compreso che nei 90 gg dalla scadenza la sanzione viene ridotta del 50% (dal 25 al 12,5%) il che porta a stabilire che la sanzione entro i 15 gg passa dal 1,67% allo 0,83%.  Questa è l’ipotesi in cui si proceda al pagamento delle imposte senza fare il ravvedimento operoso, se invece si applicherà il ravvedimento operoso, versando dunque sanzioni ed interessi, la sanzione sarà ulteriormente ridotta di 1/10 facendola così attestare allo 0,08 per ciascun giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Vediamo lo schema esemplificativo che segue dove viene presentato l’evoluzione del ravvedimento sprint.

giorni di ritardo

Sanzione senza ravvedimento

Sanzione con ravvedimento

1

0,83%

0,08%

2

1,67%

0,17%

3

2,50%

0,27%

4

3,33%

0,33%

5

4,17%

0,41%

6

5,00%

0,50%

7

5,83%

0,58%

8

6,67%

0,67%

9

7,50%

0,75%

10

8,33%

0,83%

11

9,17%

0,92%

12

10,00%

1,00%

13

10,83%

1,08%

14

10,83%

1,08%

15

12,50%

1,25%

A seguire l’evoluzione delle percentuali di ravvedimento per il ravvedimento intermedio, lungo e lunghissimo.

sanzione

riduzione

% ravvedimento

Da 16 a 30 gg

12,50 %

1/10

1,25%

Da 31 a 90 gg

12,50 %

1/9

1,39%

Entro il termine della dichiarazione annuale oppure 1 anno

25,00 %

1/8

3,13%

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero la dichiarazione se non è prevista oltre un anno dalla omissione dall’errore.

25,00 %

1/7

3,57 %

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