Gli adempimenti per il superbonus si possono applicare singolarmente oppure ci si deve obbligatoriamente rifare alle norme per i condomini
articolo di
Stefano Ceci
Questo specifico quesito ci riporta ad una situazione particolare ma tutt’altro che infrequente.
Mini condominio composto da poche unità oltre alle pertinenze a ciascuno dei condomini riferibile.
Nel caso prospettato si è preferito gestire singolarmente le spese sia con riferimento a quelle trainanti comuni che quelli trainati riferiti alle singole unità immobiliari.
In buona sostanza si è deciso di non accentrare tutti gli adempimenti (così come previsto) in capo al condominio, ma piuttosto sono stati coinvolti i singoli condomini sia per la quota parte delle spese comuni che per quella a questi specificatamente riferita dei lavori trainati.
Questa soluzione, si chiede all’Agenzia, quali problematiche comporta?
La soluzione adottata attrae la disciplina applicabile alle unità immobiliari singole oppure permane la condizione di condominio?
L’Agenzia nell’affrontare la questione prospettata riprende i contenuti della circolare 23/e/22 laddove, nel caso di condomini minimi, che non avendone l’obbligo non hanno nominato un amministratore e conseguentemente richiesto un codice fiscale del condominio, possono intestare, ai fini della fruizione del bonus, le spese al codice fiscale di uno dei condomini che abbia effettuato i diversi adempimenti (fatture, bonifici, comunicazioni)
L’Ufficio ricorda altresì che il successivo documento di prassi (la circolare n. 28/e/2022) ha precisato che in assenza del codice fiscale in un condominio minimo, ai singoli condomini è permesso di utilizzare il proprio codice fiscale nell’ipotesi in cui ogni condomino abbia effettuato il bonifico per la propria quota di competenza riferita al documento di spesa a lui intestato.
Di conseguenza l’Agenzia ha ritenuto che tali chiarimenti possano trovare applicazione anche con riferimento agli interventi ammessi al superbonus che sono effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio minimo e che siano stati gestiti singolarmente dai diversi condomini.
Dunque, ai singoli condomini, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri, è lasciata la possibilità di decidere di beneficiare della detrazione o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito effettuando in autonomia i relativi adempimenti.
A questo si aggiunga che, trattandosi di interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio restano ferme le scadenze e gli adempimenti che sono previsti per queste categorie di interventi.
Ovviamente il contribuente sarà tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Concludendo, dal punto di vista procedurale, occorrerà aver presente che:
- per le detrazioni relative ai lavori sulle parti comuni deve essere effettuata la comunicazione relativa al condominio minimo, una per ciascuna tipologia di intervento e quindi un’unica comunicazione per entrambi i condomini. Di conseguenza, uno dei due condomini dovrà figurare quale incaricato per la compilazione;
- per le detrazioni relative ai lavori trainati effettuati sulle singole unità immobiliari, deve essere effettuata una comunicazione per ciascuna unità immobiliare e per ciascun intervento da parte di ciascun condomino interessato.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”