NASPI PARTE 2
articolo di
Stefano Ceci
Ieri abbiamo iniziato il nostro viaggio nel miglior posto dove i nostri utenti possono capitare. Lo abbiamo fatto inserendo all’interno di una rubrica che prevalentemente si occupa di fiscalità anche argomenti utili ad attivare altre prestazioni o comunque massimizzare la fidelizzazione degli utenti indirizzandoli verso altri servizi sempre promossi da MCL.
In questo secondo appuntamento proseguiremo con l’analisi di taluni aspetti che caratterizzano l’istituto della NASPI e che possono rivelarsi come utili suggerimenti da spendere al cospetto dei nostri fortunati interlocutori.
Dopo che avremo invitato il nostro assistito alla verifica della ricorrenza di una delle situazioni che ieri abbiamo richiamato, sarà necessario accompagnarlo alla stesura della domanda vera e propria.
Per prima cosa gli dovremo ricordare che la domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, all'INPS entro 68 giorni dalla:
- data di cessazione del rapporto di lavoro;
- cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Arrivati a questo punto cominciamo ad avere un quadro piuttosto completo, abbiamo visto quali tipologie di rapporto di lavoro posso dare diritto all’indennità NASPI, abbiamo preso atto delle specifiche condizioni che determinano il diritto a godere dell’indennità, ora entriamo ancor più a fondo nella norma.
Serve chiarire un ulteriore aspetto e cioè, la volontà.
Il diritto alla NASPI infatti si realizza solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore subisce il recesso, questo ci porta ad escludere il caso di dimissioni volontarie, perciò, per aver garantito il godimento della NASPI, sarà fondamentale che non vi sia una da parte del lavoratore la volontà nel recedere anticipatamente dal contratto di lavoro.
L’indennità sarà prevista in tutti quei licenziamenti comminati dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a cominciare dal licenziamento disciplinare, sia esso per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa. In quest’ultimo caso, indipendentemente dalla colpa o dal dolo del lavoratore nel commettere l’infrazione sanzionata dal datore di lavoro.
Questa precisazione è di fondamentale importanza, non bisogna cadere nell’equivoco che vorrebbe nei casi di licenziamento causati da comportamenti irregolari del lavoratore, non spettare l’indennità NASPI.
Aggiungo che l’indennità da parte dell’INPS spetta in ogni caso, ad esempio anche nel caso in cui il lavoratore sia accusato del furto di beni aziendali ovvero l’assenza ingiustificata per un periodo legittimante l’apertura di un procedimento disciplinare.
Se spetta nel caso di colpa o dolo del lavoratore a maggior ragione spetterà nei casi di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo: ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro voglia procedere ad una riorganizzazione aziendale che comporta la soppressione di una posizione lavorativa; ovvero in caso di riduzione del personale per crisi aziendale.
Sono qualificati quali licenziamento per giustificato motivo oggetto anche le risoluzioni dovute ad una inidoneità permanente, di natura fisica o psichica, del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, ovvero nel caso in cui il lavoratore non possa più svolgere l’attività lavorativa in quanto è venuto meno un elemento indispensabile per lavorare: ad esempio, qualora il lavoratore, per motivi amministrativi, non possa più svolgere la propria attività lavorativa. A solo titolo di esempio: un autista al quale è stata ritirata la patente per una grave infrazione.
(continua)
Altri articoli di Stefano Ceci
Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”