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In apertura occorre fare una precisazione e cioè, il problema dell’iva detraibile o meno, è evidente che non si pone per le persone fisiche che operano nella qualità di privati e quindi non possono esercitare il diritto alla detrazione del tributo. D’altra parte, l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che gli immobili oggetto dei lavori non devono essere utilizzati nell’esercizio delle attività di imprese e professionali. In questi casi, quindi, l’IVA indetraibile, ancor prima della modifica in esame, poteva essere sommata all’imponibile e rappresentava il costo complessivo sui cui calcolare la detrazione del 110%. Non sussisteva, quindi, alcuna incertezza.
L’ambito applicativo della disposizione è quindi di portata decisamene limitata ed è riferito ai soli casi in cui il soggetto passivo possa fruire del superbonus nonostante l’immobile oggetto dei lavori sia desinato ad essere impiegato nell’attività di impresa. Si tratta, quindi di un’eccezione rispetto alla regola generale.
La portata della norma è riconducibile alla previsione che l’IVA indetraibile può essere presa in considerazione ai fini del valore complessivo dei lavori, “indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alcuni dei soggetti indicati come destinatari del beneficio fiscale possono fruire della detrazione senza alcuna limitazione. In tal caso, il superbonus può essere fatto valere sia nel caso in cui gli immobili non abbiano classificazione catastale di tipo residenziale, sia nel caso in cui siano utilizzati nell’esercizio delle attività commerciali eventualmente esercitate.
La precisazione è stata fornita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020.
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