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INDICAZIONI SUI CONTROLLI DEL PRECOMPILATO 2021 (PARTE PRIMA)

Caf News 24
/ Pubblicato in: Modello 730
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articolo di CAF News 24

A parte la data del 19 maggio (l’anno scorso era il 14 maggio), il calendario dei termini di presentazione non è cambiato affatto, prima di procedere all’invio della dichiarazione - sia nel caso lo si faccia in autonomia oppure con più tranquillità rivolgendosi al CAF MCL - è opportuno effettuare alcuni controlli.

Le prime cose da controllare sono:

  • i documenti di spesa;
  • i redditi;
  • i documenti di versamento.

Cominciamo dai documenti di spesa.

Il controllo dei documenti a supporto della dichiarazione è di fondamentale importanza in quanto l’indicazione di spese e oneri (deducibili e detraibili) rappresenta uno degli aspetti fondamentali del modello 730 nonché la prima e più importante fonte di risparmio fiscale, la valutazione, correzione ed integrazione delle informazioni relative ai documenti di spesa può assumere tre condizioni:

la prima: la dichiarazione viene dal contribuente confermata in tutto e per tutto, in questo caso il contribuente non rischia accertamenti perché i dati sono stati già acquisiti e vagliati dall’Agenzia;

la seconda: la dichiarazione manca di documenti di spesa, dunque si procede all’integrazione. In questi casi se si procede in autonomia si risponde delle integrazioni per imposta, sanzioni ed interessi, se invece ci si avvale ad esempio dell’opera del CAF MCL, le sanzioni per eventuali errori nell’integrazione dei dati ricadranno per intero sul CAF MCL;

la terza: la dichiarazione contiene degli errori, oppure dei dati che la dichiarazione stessa richiede che siano confermati o se del caso modificati oppure addirittura annullati. In questa terza ipotesi si possono assumere i medesimi comportamenti elencati al punto precedente, si potrà accedere e provvedere in autonomia oppure come sopra farsi assistere ad esempio dal CAF MCL, gli effetti in relazione alle responsabilità saranno gli stessi prima evidenziati.

Ma dove prenderà l’Agenzia questi dati relativi alle spese detraibili e/o deducibili ?

L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi, per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali. In particolare, le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.

A tale proposito, dunque, per evitare qualche dimenticanza o errore, è importante effettuare il riscontro tra le spese indicate nella dichiarazione e i documenti in possesso. Infatti, se si ricorre al modello precompilato, non è detto che ciò che risulta già inserito dall’Agenzia delle entrate rispecchi fedelmente la situazione.

Tutt’altro che infrequente: un errore nei dati

Può capitare, ad esempio, che ci sia stato qualche errore nei dati trasmessi dai soggetti terzi, senza dimenticare, poi, che ci sono alcuni dati che necessariamente devono essere inseriti manualmente dal contribuente o da chi per lui (si pensi alle spese per attività sportiva dei ragazzi).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul sito, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che il contribuente non ha sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), occorre modificare la dichiarazione precompilata eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non occorre considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo. Insomma, serve avere comunque un quadro complessivo delle norme, delle possibilità previste dai specifici documenti di spesa.

Mezzi di pagamento tracciabili

Quest’anno (ancora) tiene banco la questione della tracciabilità delle spese, da più parti si sono levate proteste ed inviti all’Agenzia a non considerare valide, per questo primo anno o per parte di esso, le stringenti norme relative alla detraibilità delle spese solo in funzione del loro pagamento con mezzi tracciabili.

Infatti, ai fini dell’elaborazione della precompilata, i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria nonché i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, salvo alcune eccezioni, sono esclusivamente quelli relativi alle spese per cui spetta la detrazione del 19% ai fini IRPEF sostenute con modalità di pagamento tracciabili.

L’obbligo del pagamento tracciabile (carte di credito, bancomat, assegni) ha solo poche eccezioni:

  • spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

A tale proposito, nella sezione “Vedi dettaglio” delle spese mediche del sito:

  • per le spese detraibili a prescindere dalla modalità di pagamento sono stati inseriti tutti i dati comunicati dal sistema Tessera sanitaria;
  • le altre spese mediche (ad esempio, la visita medica specialistica) sono state considerate solo se nel sistema Tessera sanitaria il pagamento risulta “Tracciato”. In questo caso, se il contribuente ha sostenuto le spese con documenti tracciabili e ha tutta la documentazione giustificativa può tranquillamente aggiungerle.

Bonus vacanze

Altra spesa destinata a generare difficoltà sarà certamente il bonus vacanze. Novità di quest’anno fruibile per l’80% come sconto sulla vacanza e il restante 20% come detrazione da riportare in dichiarazione.

Può capitare, infatti che l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito. In questo caso, come si legge nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso potrà essere restituito, senza sanzioni e interessi, modificando il rigo E83 della propria dichiarazione precompilata.

Nel modello 730 si dovrà cancellare quanto proposto al rigo E83 (Altre detrazioni) precompilato con il codice 3 e il relativo importo, e si dovrà compilare il rigo E83 indicando con il codice 4 l’importo dello sconto non spettante e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

Ovviamente, avvertono le Entrate, il rigo non andrà compilato con il codice 3, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%.

(Con l’occasione si chiarisce che : nel modello Redditi PF, dopo aver cancellato quanto proposto nel rigo RP83 con il codice 3 del modello Redditi precompilato, dovrà essere inserito l’importo da restituire, sempre con il codice 4, nel rigo RP83)

Conservazione dei documenti di spesa

Sempre rimanendo in tema di documenti giustificativi, non va dimenticato che essi devono essere conservati per tutto il periodo utile all’accertamento (l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi, per quest’anno, entro il 31 dicembre 2026).

Fine prima parte

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