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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datato 5 luglio 2021, con cui si prevede che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche qualora l'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
L'ISEE corrente, così calcolato, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso l’ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.
Modulistica
Entro i prossimi 30 giorni sarà definito, su proposta dell'INPS, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale riferito all'anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.
Omissioni o difformità
Nel caso in cui l’INPS o l’Agenzia delle Entrate rilevino delle omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
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