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CAF News 24
Il provvedimento di cancellazione dell’aggio va sicuramente accolto con soddisfazione, anche se deve trattarsi del primo passo di un percorso più lungo, che porti alla riscrittura del rapporto cittadino – istituzioni, rivalutando il ruolo e l’efficacia dello statuto del contribuente e riabilitando categorie nel tempo frettolosamente tacciate di essere segnatamente colpevoli di comportamenti esclusivamente elusivi. Quelle stesse categorie di persone che oggi dimostrano grande fragilità, lasciarle sole significa consegnarle nelle mani dell’usura. Questo concetto stride con la percezione che il paese sia in crescita, perché analisi fatte ci riportano un’Italia popolata da lavoratori poveri prossimi a scendere sotto la soglia di povertà, a questo fa da contraltare un mondo dove i ricchi nel periodo pandemico son divenuti ancor più ricchi al ritmo di oltre 10.000 euro al secondo!
Per questo servono scelte strategiche ma anche coraggiose, in questo contesto pare ancor più ininfluente la sola cancellazione dell’aggio se non accompagnata, dalla possibilità di ridefinire i termini dell’esecutività degli atti di recupero da parte dello Stato.
Torniamo ora all’oggetto dell’intervento, facciamolo chiarendo cos’è e come funzionava l’aggio.
L’aggio era calcolato nella misura del 3% se il pagamento della cartella fosse avvenuto nel termine dei 60 giorni dalla notifica e diventava poi del 6% se il pagamento fosse avvenuto successivamente allo scadere del 60° giorno dalla notifica.
Indubbiamente un importo rilevante (soprattutto per le casse dello Stato), vediamo come questa cancellazione impatterà sui cittadini. Smorziamo subito gli entusiasmi, intanto la cancellazione decorre dal 01 gennaio del 2022, questo potrebbe significare che le cartelle notificate dal primo di gennaio saranno orfane dell’aggio? La risposta è no, perché la cancellazione non segue i termini di notifica, perciò non interesserà le cartelle notificate dal primo giorno del nuovo anno, ma piuttosto si riferisce al termine per la comunicazione dei ruoli all’Agenzia della Riscossione, il che se sommato alla sostanziale stasi della notifica delle cartelle in epoca COVID, significa che difficilmente prima di metà del 2022 avremo modo di ammirare le prime cartelle nella loro nuova veste, anche perché non va dimenticato che l’Agente ha tempo nove mesi per la notifica, il che ci porterebbe ad ipotizzare che fino ad agosto/settembre potrebbero non essere notificate le cartelle scevre dall’aggio.
Va comunque ricordato, che al cittadino continueranno ad essere addebitate le spese di notifica, così come le spese relative alle misure esecutive o cautelari adottate (pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche).
Si ricorda che l’aggio era previsto anche per gli atti di recupero delle amministrazioni locali ed era fissato al 3%, per effetto della modifica intervenuta nella legge di bilancio viene ora invece fissato all’1%.
Prima di chiudere, ricordiamo altre questioni relative alle cartelle, la prima la più importante, per tutte le cartelle notificate fra il periodo del 1° settembre 2021 ed il 31 marzo 2022, i termini per il pagamento sono prorogati da 60 a 180 giorni dalla notifica, importante sapere che la proroga interessa esclusivamente l’ipotesi di pagamento, perciò il contenzioso andrà invece attivato nei termini ordinari, cioè i 60 giorni dalla notifica.
Ultimo chiarimento, l’aggio anche nel caso del pagamento nei 180 giorni rimarrà del 3% per poi salire al 6% dal 181° giorno in poi, ma questo (come detto sopra) solo per le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022, per quelle che saranno notificate successivamente e riferite a ruoli comunicati entro il 31 dicembre 2021, continueranno ad applicarsi i termini ordinari e le aliquote dell’aggio già previste.
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