articolo di
CAF News 24
La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate è un vero e proprio manuale di istruzioni di 539 pagine che si configura come una guida per la compilazione del modello 730/2021.
La “raccolta”, i cui contenuti sono suddivisi per aree tematiche, come d’abitudine tiene conto di tutte le modifiche normative, interpretative e gli aggiornamenti sulle ultime misure e agevolazioni.
Posto che l’obiettivo della ormai consueta circolare omnibus annuale è quello, come affermato in premessa, di offrire a tutti gli operatori, in ossequio ai principi di trasparenza e collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, uno strumento che garantisca un’interpretazione uniforme delle norme, non si può non tener conto che la sua pubblicazione è avvenuta a soli 5 giorni (3 lavorativi) dalla prima scadenza.
Vediamo alcuni degli elementi di novità.
Riduzione progressiva del beneficio delle detrazioni
Nel capitolo dedicato agli “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dell’imposta lorda (quadro E)” si afferma, a tal riguardo, che “dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000”.
Il meccanismo prevede, dunque, che la detrazione spettante diminuisce progressivamente all'aumentare del reddito: oltre i 240.000 euro è pari a zero, per redditi inferiori a 120.000 è pari al 100%, per redditi oltre i 120K, ma inferiori a 240K, è pari a 100 * (240K – reddito)/120k.
Il dispositivo opera, in relazione ad esempio: alle detrazioni spettanti per le spese di intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi funebri, di istruzione non universitaria, di istruzione universitaria, per minori o maggiorenni con DSA, per premi di assicurazione, per attività sportive dei ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, attività culturali a favore di enti operanti nello spettacolo, delle ONLUS (art. 15, comma 3-bis, del TUIR).
La detrazione compete, invece, per l'intero importo, e dunque a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo:
- per le spese sostenute per gli interessi passivi per mutui di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15 del TUIR (art. 15, comma 3-quater, del TUIR)”.
Per quanto concerne le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, si applicano le regole previste per le singole tipologie di oneri; conseguentemente, anche in tali casi la detrazione è parametrata al reddito se ciò è previsto per lo specifico onere.
Chiarimenti sulle detrazioni: le famigerate spese sanitarie
Inutile girarci attorno l’apice delle aspettative verteva su di una possibile e paventata apertura relativamente ai criteri di traccibilità anche se solo per l’anno 2020 oppure solo per i primi mesi dello stesso anno.
Nella circolare si rammenta che la tracciabilità delle spese sostenute dal contribuente che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% è una novità introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019.
La disposizione testualmente prevede che “ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione […] spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
La disposizione, ai sensi del successivo comma 680, non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, ma anche per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Regionale (SSR).
In linea generale, i pagamenti in contanti non danno diritto allo sconto IRPEF; esistono, tuttavia, però, delle eccezioni che riguardano proprio alcune tipologie di spese sostenute per la salute. In altre parole, se per la stragrande maggioranza degli oneri agevolati è vietato l’uso del contante, viene fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici (acquistati solitamente in farmacia e sui quali vi è già un sistema di tracciamento collegato alla tessera sanitaria) e per le prestazioni mediche che vengono erogate dalle strutture pubbliche o private accreditate con il SSR.
Definizione di tracciabilità
Altro capitolo, contenuto nel manuale 7/E, in relazione alle spese detraibili, riguarda la circoscrizione della definizione di tracciabilità dei pagamenti, presupposto generale per poter accedere alle agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, scioglie una serie di dubbi ribadendo preliminarmente cosa si intende per “altri sistemi di pagamento” e specificando che afferiscono agli “strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Da questa definizione derivano anche le indicazioni che attengono alla dimostrabilità e documentabilità della tracciabilità delle spese relative al 2020.
Se nell’ambito dei metodi di pagamento “tracciati” senza dubbio rientrano quelli bancari e postali, oltre che l’uso delle carte di credito, di debito e delle prepagate, permanevano alcuni dubbi interpretativi rispetto alla locuzione “altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”; sul punto, il primo chiarimento, è giunto con la risposta ad interpello n. 230 del 2020, che nel sottolineare, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, che per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria”, ha dato il via libera anche ai pagamenti eseguiti mediante istituti di moneta elettronica, vale a dire con il ricorso a specifiche “app”.
A tal proposito esistono diverse strade percorribili per dimostrare l’adeguata tracciabilità che mutano anche in funzione dello strumento utilizzato: annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi riceve la somma; prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.) o in caso di pagamento tramite app, anche e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l’operazione. L’Agenzia delle Entrate specifica, tuttavia, che anche “l’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
Importante sottolineare che l’obbligo di tracciabilità non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri. Da questa ulteriore precisazione deriva che il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestati ad altri soggetti, anche non fiscalmente a carico, a patto che il costo sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
È evidente che in questa fattispecie potrebbero insorgere alcune criticità nel caso di spese sostenute nell’interesse di familiari, a carico o non, che non posseggono strumenti di pagamento tracciabili.
Nella risposta ad interpello 484 del 2020, è stato sottolineato, cosi come ricordato nel documento di prassi, che non sussiste un obbligo a possedere una carta di credito o di debito e che pertanto è possibile utilizzare la carta di pagamento, ad esempio, del figlio, confermando che l’onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa; circostanza che deve essere supportata dalla dichiarazione rilasciata da quest’ultimo. La circolare omnibus sul punto precisa, inoltre, che “tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
È, pertanto, possibile utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite, tra gli altri, al coniuge, purché l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che, nel caso di specie ricordato dall’Agenzia delle Entrate, è supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale poggia la carta di credito.
Altri articoli di CAF News 24
CAF News 24
CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021