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LA DELICATA QUESTIONE DEI DEBITI DEL DE CUIUS

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LA DELICATA QUESTIONE DEI DEBITI DEL DE CUIUS 4242 0

L’accettazione dell‘eredità in presenza di debiti, alcune riflessioni

articolo di Stefano Ceci

Pochi giorni addietro mi sono recato in visita ad una nostra sede CAF. I nostri collaboratori hanno sede nella splendida terra di Sardegna, una terra forte e dura come chi la abita. Ho incontrato persone che con passione fanno il proprio lavoro, cercando di veicolare la missione di MCL, con un impegno che ha come obiettivo lasciare un impronta, in coerenza con il valore etimologico della loro terra, dal greco: “Icnussa o Sandaliotis“ (impronta di sandalo, per la forma cui vagamente riferisce la Sardegna).

Fra le tante attività che svolgono, ho con piacere constatato quanto interesse hanno riposto nello sviluppo delle pratiche successorie che, troppo spesso per l’innato ed immotivato senso di inadeguatezza che ci pervade, abdichiamo in favore di altri professionisti che più di noi, hanno solamente gli ”zeri sulle parcelle”.

Partendo dalla felice intuizione di Alessandro di cui qu le successioni rappresentano solo uno dei servizi aggiuntivi che offre ai propri assistiti, provo ad affrontare una situazione spesso centrale rispetto all’intera pratica di successione: il caso dei debiti ascrivibili al de cuius, e di come questi traslino sugli eredi.

La regola principale: quando un soggetto viene a mancare, gli eredi se accettano l’eredità, partecipano pro quota all’attribuzione dell’attivo, fin qui , credo nulla da eccepire, ma attenzione, se si accetta l’eredità, si succede al de cuius sia nel bene che nel male, nel senso che sempre pro quota, si acquisisce la titolarità parziaria dei debiti erariali, cioè ciascuno per la propria quota.

Per affrontare la delicata questione dei debiti del de cuius serve partire dalla disposizione di legge che ne determina gli effetti, ovvero, l’art. 65 del DPR 600/73, il quale dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

A tal riguardo gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa:

  1. le proprie generalità;
  2. il proprio domicilio fiscale.

La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Un ulteriore aspetto spesso non conosciuto, è che, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Connesso a questo principio ve ne è un altro, legato al principio di solidarietà o dell’imputazione parziaria del debito.

Lo spunto di riflessione ce lo offre una recente sentenza della Cassazione, la quale affrontando il caso dell’messa notifica ad uno degli eredi della quota di debito del de cuius, contrasta la tesi dei ricorrenti, che invocando l’omessa notifica ad uno degli eredi coobbligati della cartella, invocavano la nullità complessiva della pretesa tributaria.

Nello specifico il principio ribadito dalla Suprema Corte attiene al fatto che l’omessa notifica dell’avviso di accertamento ad un coerede esclude sicuramente quest’ultimo dall’imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla solidarietà, ove sussistente) ma non rende nullo l’atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che saranno legittimamente chiamati a rispondere delle quote loro riferite.

Il principio ribadito, si riverbera sugli effetti delle successioni in maniera determinante arrivando a superare la previsione di inefficacia della cartella eventualmente non notificata al singolo erede, abbracciando anche l’ipotesi di solidarietà, che non troverebbe, così come la responsabilità parziaria, anche l’eventuale complessivo onere in pendenza della richiamata responsabilità solidale, che si ribadisce opera solo laddove specificatamente prevista.

Quanto scritto serve a ribadire, quanto articolata sia la materia successoria, ma anche quante soddisfazioni sia in grado di garantire a coloro che la svolgono approfondendone gli aspetti consulenziali, e di come questi spesso, sono determinanti rispetto agli esiti che possono intervenire anche in epoche successive all’apertura della successione e di quale importanza rivesta il primo ed essenziale degli atti, quale è l’accettazione,  sovente data per scontata, questo, l’amico Sanna l’ha ben compreso e con efficacia lo applica nella pratica professionale quotidiana.

Il mio compito è, far comprendere che non esistono servizi più importanti di altri e che non esistono fasi dell’attività meno utili; ad esempio l’accettazione ereditaria è evidente che sarà destinata ad avere una funzione generativa di conseguenze spesso sconosciute o taciute, per questo, deve essere intesa come la primogenitura di una fase consulenziale attiva e qualificante per le nostre sedi, che sarebbe un errore lasciare ad altri che millantano migliori competenze od ancor peggio regimi di esclusiva.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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