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CAF News 24
Sulla base dai dati ad oggi disponibili, il governo ha ritenuto positivi gli effetti fin qui prodotti dai diversi Bonus Edilizi, le detrazioni d’imposta non solo hanno generato effetti espansivi in termini di produzione e reddito, con apprezzabili effetti moltiplicativi sull’intera economia nazionale, ma hanno determinato l’avvio di un percorso estensivo di riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e di risanamento delle abitazioni esistenti, con un effetto di sostituzione, almeno parziale, rispetto alla nuova realizzazione di immobili, limitando dunque il fenomeno del consumo di suolo, dunque centrando appieno buona parte degli obiettivi che erano alla base della promozione degli interventi.
SUPERBONUS
Viene prevista la proroga dei termini per il riconoscimento della detrazione maggiorata del 110%, in misura variabile e con intensità decrescente sotto il profilo temporale.
Conseguentemente le persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e per i condòmini ex lettera a), comma 9 dell’art. 119, d.l 34 del 2020, convertito dalla l. 77/2020 e ss. mm. ii., l’agevolazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
110% fino al 31 dicembre 2023
70% FINO AL 31 DICEMBRE 2024
65 % FINO AL 31 DICEMBRE 2025
Al contrario, per le persone fisiche che realizzano interventi su singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo, ex lettera b), co. 9 cit., la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Oppure entro il 31 dicembre 2022 se alla data del 30 settembre 2021 sia stata effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) o, in alternativa, qualora gli interventi agevolabili siano realizzati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di soggetti persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.
Per gli Istituti autonomi case popolari IACP e gli enti assimilati, nonché per le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, individuati rispettivamente alle lettere c) e d) del co. 9 cit., invece, il Superbonus 110% spetta fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.
BONUS CASA * BONUS RISTRUTTURAZIONI * ECOBONUS * SISMABONUS * BONUS MOBILI *
Viene prevista la proroga triennale delle detrazioni ordinarie afferenti ad interventi edilizi di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione delle classi di rischio sismico (c.d. Sismabonus) saranno inclusi nella proroga triennale anche quegli interventi edilizi che rientrano nell’ambito del c.d. Bonus Casa, anche noto come Bonus Ristrutturazioni.
In particolare, sia con riguardo all’art. 14 che relativamente all’art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e ss. mm. ii., il disegno di legge estende al 31 dicembre 2024 la misura agevolativa in scadenza al 31 dicembre 2021.
Il disegno di legge, all’art. 9, comma 3, lett. b), punto 2, prevede sostanziali novità anche in tema di Bonus mobili.
In relazione alle spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, nella misura del 50 per cento delle spese.
Come è già noto, varia l’ammontare massimo sul quale calcolare la detrazione, che, dagli attuali 16.000 euro, viene limitato a 5.000 euro.
BONUS FACCIATE
L’agevolazione prevista dai commi da 219 a 223, art. 1 della legge n. 160/2019, viene prorogata al 31 dicembre 2022.
Anche il Bonus Facciate ha subito una rimodulazione al ribasso, infatti per i contribuenti che sostengono spese nell’anno 2022, relative ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, la detrazione d’imposta IRPEF o IRES, originariamente prevista nella misura del 90% è riconosciuta nella misura ridotta del 60%.
Le norme di riferimento non sono mutate perciò il beneficio è riconosciuto per gli interventi che interessano edifici ubicati in zona A o B, come individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali e rimangono esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sconto in fattura e cessione del credito
Sono intervenuti anche sulla proroga del meccanismo delle opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda, ossia la cessione del credito d’imposta e il contributo sotto forma di sconto in fattura, sia con riguardo ai bonus edilizi ordinari che al Superbonus 110%.
Per i bonus ordinari viene prevista la possibilità fino all’anno 2024 di optare opzioni alternative alle detrazioni d’imposta ordinarie, perciò sia la cessione che lo sconto.
Per il Superbonus 110%, viene prevista l’estensione della possibilità di esercitare le dette opzioni alternative relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
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