Rispolverato l’atto di recupero per far fronte all’indebita fruizione di crediti erariali
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CAF News 24
Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare …. questo vecchio “refrain” da solo è foriero di un imminente cambiamento di clima, della volontà di cambiare a proprio favore le regole del gioco. E’ innegabile che la pioggia di notizie relative all’uso malevolo di alcuni provvedimento di sostegno a favore dei cittadini e le imprese, necessiti di un profondo cambio di paradigma nell’approccio alla verifica ed al recupero degli importi da parte degli organi preposti.
Come spesso accade, le nuove emergenze spesso si risolvono con i vecchi metodi, magari lasciati nel cassetto e caduti nel dimenticatoio, questo è il caso dell’atto di recupero, provvedimento dalle radici lontane e venuto prepotentemente alla ribalta in occasione dei recuperi per indebito utilizzo dei crediti.
Con l’articolo 1, comma 421, della Legge n. 311 del 2004, parallelamente alle ordinarie procedure di accertamento tributario venne introdotto nell’ordinamento tributario, l’atto di recupero come alternativa dell’avviso di accertamento. Il legislatore dell’epoca introdusse questo strumento quale possibile alternativa alla ordinaria procedura di accertamento ritenuta più lenta e macchinosa. Ed allora la spiccata propensione del provvedimento ad essere più celermente risolutivo rispetto alle soluzioni più tradizionali ne ha fatto lo strumento preferito per il recupero, ad esempio dei crediti d’imposta illegittimamente fruiti.
L’atto di recupero per come è stato pensato possiamo porlo a metà strada fra i controlli automatizzati 36 bis DPR 600/73 e gli avvisi di accertamento.
Nello specifico non concretizza una maggiore somma imponibile come accadrebbe per l’avviso di accertamento, ma nel definire l’importo di credito indebitamente utilizzato mutua la funzione recuperatoria di maggiori imposte propria dei controlli automatizzati.
Fatte queste considerazioni serve confrontarle anche con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che ci porta a considerare l’atto di recupero, come una sorta di avviso di accertamento dall’ambito limitato, volutamente contingentato dal Legislatore al solo recupero dei crediti d'imposta e delle altre agevolazioni indebitamente percepite.
L’auspicio è che sia previsto il contraddittorio preventivo di cui all’articolo 5-ter, evento che ci permetterebbe di scongiurare gli “atti fotocopia” che potrebbero essere alimentati a dismisura dalla bramosia dell’algoritmo che verrà dedicato allo scopo.
Concludo asserendo che in questo momento di tutto abbiamo bisogno fuorchè dell’accertamento predittivo su vasta scala.
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