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LEGGE BILANCIO 2022 CESSIONI A CATENA COME ESSERE SICURI

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LEGGE BILANCIO 2022 CESSIONI A CATENA COME ESSERE SICURI 4487 0

Analizziamo l’intreccio fra divieto di cessioni a catena e Visto di Conformità, come muoversi senza fare errori

articolo di CAF News 24

Con la legge di Bilancio 2022 è stata prorogata l’opzione per la cessione del credito - sconto in fattura fino al 2024 e le detrazioni ordinarie e fino al 2025 per gli interventi Superbonus.

In merito all’opzione molto si è discusso sulle date, dal 12 novembre 2021 sono state introdotte due principali novità:

- la determinazione di un numero massimo di cessioni successive alla prima;

- la necessità di ottenere preventivamente alla cessione il visto di conformità, l’asseverazione della congruità delle spese.

Connesso a questo è, il problema delle cessioni a catena. Fino a prima dei recenti interventi normativi questa possibilità era sfruttata da numerosi intermediari che, in assenza di norme rigide, ha generato un mercato di crediti a volte inesistenti.

La corda come è facile immaginare è stata tirata fino a spezzarsi, così il legislatore prima le ha limitate ad una sola poi è sceso a più miti propositi, prevedendone al massimo tre, di cui la prima libera e le altre due condizionate alla circostanza che il cessionario sia un intermediario finanziario autorizzato o comunque banche o poste.

Connessa all’evoluzione delle possibilità di cessione c’è la questione del Visto di Conformità ma soprattutto l’asseverazione di congruità dei prezzi.

Sono però stati fatti salvi dall’obbligo:

  1. i casi in cui la cessione sia antecedente al 12 novembre 2021;
  2. i casi in cui la cessione sia successiva al 12 novembre 2021 ma prima di tale data sia stata emessa la fattura dell’intervento e sia stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, al netto dello sconto in fattura;
  3. gli interventi in edilizia libera a prescindere dall’importo;
  4. gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, eccezion fatta per il bonus facciate.

Questo tira e molla sul visto ha generato anche dubbi sulla decorrenza della detraibilità delle spese per il visto, dal momento che per determinati interventi prima non era previsto. Anche qui ha prevalso il buonsenso, così il decreto Milleproroghe 2022, ha stabilito (una volta per tutte) che le spese legate all’ottenimento del visto sono detraibili per il beneficiario, con la stessa percentuale di detraibilità dell’intervento a cui sono legate, (importante) anche con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2021.

Vediamo così il caso in cui vi siano più interventi all’interno della stessa pratica.

Servirà ripartire la spesa relativa al costo del visto di conformità su ciascun intervento utilizzando un criterio oggettivo, che potrebbe essere il costo di ciascun intervento.

Riassumendo, il professionista nell’apporre il visto dovrà verificare che il contribuente possa legittimamente detrarre il bonus edilizio, controllando:

  1. caratteristiche del beneficiario
  2. tipologia dell’immobile
  3. tipologie degli interventi
  4. ammontare delle spese effettivamente sostenute
  5. e soprattutto le modalità di pagamento
  6. da ultimo, la presenza di asseverazioni e attestazioni ove necessarie.

Inoltre, nel caso di SAL, è necessario che il professionista verifichi che non sia stato superato il massimo dei due SAL previsti e che ciascuno di essi abbia raggiunto la misura minima prevista, pari al 30% dei lavori.

Chiaramente, la determinazione della percentuale di avanzamento lavori non spetta a colui che appone il Visto, ma piuttosto dovrà potersi chiaramente dedurre da un documento rilasciato da un tecnico in ambito edilizio.

A questo punto, pur nella consapevolezza della delicatezza del ruolo, l’apposizione del visto altro non è che un approfondito e consapevole controllo esclusivamente di natura formale.

I due elementi certificatori sono il Visto e l’abbiamo analizzato sopra, per alcuni versi più delicata sarà l’asseverazione di congruità delle spese.  La legge di Bilancio ne conferma la necessità al rilascio da parte di tecnici abilitati. Certificazione che le FAQ dell’Agenzia ci dicono possa essere rilasciata anche dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi Superbonus.

Anche in questo caso, come per il visto di conformità, non sarà necessario ottenere l’asseverazione nel caso di interventi in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro.

Il riferimento all’edilizia libera potrebbe portarci a tirare un respiro di sollievo, però va detto che l’individuazione puntuale degli interventi in edilizia libera è tutt’altro che semplice, infatti l’elenco di interventi in edilizia libera proposto dalla Manovra è molto corposo e di non immediata individuazione anche perché potrebbe confliggere con le disposizioni edili comunali.

Senza voler essere esaustivi possiamo ammettere che in edilizia libera sono ricompresi la maggior parte degli interventi per Ecobonus, quali ad esempio: riparazione, sostituzione e rinnovamento di infissi e serramenti, ma anche la sostituzione di caldaie; gli interventi di questo tipo possono quindi beneficiare dell’esclusione dall’asseverazione in questi casi sarà necessario verificare che le attività rientrino nel campo di applicazione dei bonus casa.

Un’ultima considerazione sempre con lo scopo di sedare i facili entusiasmi.

Il limite dei 10.000 euro al di sotto del quale per interventi in edilizia non libera si è scevri da visto e asseverazione, va inteso con riferimento all’intervento nel suo complesso e non già come, in un primo tempo ipotizzato, per singolo intervento facente parte di un lavoro complessivamente svolto.      

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