La registrazione degli atti che sono soggetti a termine fisso deve essere richiesta entro 30 giorni e non più 20 come stabilito precedentemente
articolo di
Massimiliano Mattei
Ieri abbiamo scoperto una importante novità inserita nel decreto semplificazioni cioè, il rimborso automatico dei crediti del defunto in favore degli eredi, vediamo ora un’ulteriore novità, di sicuro interesse cioè, con l'art. 14 del decreto Semplificazioni viene previsto il differimento di 10 giorni dei termini per la registrazione degli atti soggetti a termine fisso.
Tipicamente si tratta di contratti per i quali vige l’obbligo del pagamento dell’imposta di registro che fino a prima del decreto semplificazioni avveniva nel seguente modo:
- per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, “in termine fisso”, e pertanto l’obbligo di registrazione scatta dal momento della formazione e deve essere operata entro il termine stabilito dall’art. 13, D.P.R. n. 131/1986 stabilito fino al 21 giugno 2022, in 20 giorni per gli atti formati in Italia e 60 giorni per gli atti formati all’estero;
- per gli atti individuati dalla Tariffa parte II, la registrazione è obbligatoria solo “in caso d’uso”, ovvero solo nel caso in cui il documento venga “depositato” nelle ipotesi e ai fini indicati dall’art. 6 del D.P.R. 131/1986.
Successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto semplificazioni invece sarà necessario:
che la registrazione degli atti che sono soggetti a termine fisso deve essere richiesta entro 30 giorni e non più 20 come stabilito precedentemente dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero, in sostanza:
1) il termine esteso a 30 giorni riguarda la registrazione di scritture private non autenticate non recanti contratti di locazione e di affitto di beni immobili in quanto tale termine (30 gg) era già vigente per:
- registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto di beni immobili (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 131/1986);
- effettuare la registrazione mediante modello unico informatico (art. 4, D.P.R. n. 308/2000);
2) la nuova disciplina non stabilisce alcuna modifica in riferimento alla registrazione degli atti formati al di fuori del territorio italiano il cui termine resta fissato in sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la formazione di tali atti;
3) l’allungamento da 20 a 30 giorni del termine di registrazione incide inoltre, sulla denuncia degli eventi successivi alla registrazione che danno luogo all’applicazione di una ulteriore imposta rispetto a quella riscossa in sede di versamento dell’imposta principale.