AREA RISERVATA - CAF MCL

NOVITA’ SUI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA

Caf News 24
/ Pubblicato in: Redditi Persone Fisiche
NOVITA’ SUI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA 9444 0
articolo di CAF News 24

Nella seduta dell’11 agosto 2021 il Consiglio federale svizzero ha approvato il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto da Italia e Svizzera il 23 dicembre 2020 che entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2023 e modificherà le regole per i lavoratori che saranno assunti successivamente.

L’Accordo sostituirà quello precedente del 3 ottobre 1974 che continuerà, però, ad applicarsi ai residenti italiani che hanno già in essere un contratto di lavoro dipendente in Svizzera. Il regime transitorio prevede infatti che le persone che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo continueranno ad essere tassate esclusivamente in Svizzera, la quale verserà ai comuni italiani di confine fino all’anno fiscale 2033 una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera.

A chi si applica il nuovo Accordo Italia-Svizzera

Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente, definita per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni:

  1. dei Grigioni;
  2. del Ticino;
  3. del Vallese;

per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni:

  1. Lombardia;
  2. Piemonte;
  3. Valle d’Aosta;
  4. Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel documento per la prima volta viene anche definito chi è il lavoratore frontaliero.

É tale il residente di uno Stato contraente che:

  1. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
  2. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
  3. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Regime fiscale

Con il nuovo regime il carico impositivo aumenta in quanto le retribuzioni saranno incise in entrambi gli Stati. É in tal senso abrogato l’articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera che viene sostituito con il regime fiscale disciplinato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della Convenzione.

L’articolo 3 del citato Accordo stabilisce che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta.

L’imposta così determinata non può eccedere l’80% dell'imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche in atto nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. L’imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte.

Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

Comunicazioni dello Stato contraente

Entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, lo Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce all’altro Stato contraente, in formato elettronico, le seguenti informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliero:

a) il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliero;

b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;

c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

d) l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

e) l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

f) il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

g) il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

É previsto il possibile riesame dell’Accordo ogni cinque anni, per verificare l’eventuale necessità di modifiche.

Print
Rate this article:
1.0

CAF News 24
Contact author
Altri articoli di CAF News 24

CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Contact author

x

Speciali

Assegno Unico Universale

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024 PER FIGLI A CARICO: PERCHE’ E’ IMPORTANTE PRESENTARE L’ISEE

AGGIORNARE L’ISEE ENTRO IL 29 FEBBRAIO, PER EVITARE DI RICEVERE L’IMPORTO MINIMO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, DUE IMPORTANTI NOVITA’ DI SETTEMBRE

DUE NUOVE CIRCOLARI DELL’INPS, SPIEGANO LE NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SIA PER CHI GIÀ LO RICEVE CHE...

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023


Bonus Edilizi

BONUS VERDE PER SISTEMAZIONE TERRAZZI E GIARDINI

COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024

LA SORTE DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO OGGETTO DI SUPERBONUS

OCCHIO AL REGOLAMENTO DEI CONTI

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni


L'approfondimento

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU 2024

Il cassetto fiscale si apre alla compliance tributaria

La strenna che non ti aspetti (aggiornato al DL 167/24 G.U. 14/11/24)

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

LA CORTE DEI CONTI RILEVA L'USO MASSIVO DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI PER EVITARE ERRORI E SEMPLIFICARE IL PROCESSO.

DOPO ANNI DI INCERTEZZE OPERATIVE E PARENTESI LEGATE ALLA PANDEMIA VI E’ ORA LA CERTEZZA DELLA GENERALIZZATA OPZIONE PER IL 730 SENZA SOSTITUTO 

IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, UN OBBLIGO CHE COINVOLGE NON SOLO I TITOLARI DI PARTITA IVA MA ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI E I PENSIONATI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL MODELLO 730.

IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *