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Non sono più obbligatori il visto di conformità e l'attestazione di congruità dei prezzi.
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Ai sensi dell’art.121 del Decreto Rilancio, i soggetti che intendono avvalersi delle opzioni alternative alla fruizione diretta delle agevolazioni ordinariamente previste, a partire dal 01/01/2022 non sono più obbligatori il visto di conformità e l’attestazione di congruità dei prezzi , questo, se si tratta di interventi di edilizia libera e per quelli di edilizia non libera se l’importo complessivo non è superiore a 10.000,00 euro.
Tuttavia il software dell’agenzia delle entrate continua a chiedere il codice fiscale del soggetto che appone il visto, senza tenere conto delle condizioni esimenti prima descritte.
Questo ci porta a ritenere che per il momento (e non si sa fino a quando), anche se i lavori sono di edilizia libera e se non di edilizia libera sotto i 10.000,00 euro, se si volesse comunque trasmettere la pratica sarebbe necessario apporre il doppio visto.
Tale “espediente” porta con se altre criticità, dal momento che le spese per visto ed asseverazione sono considerate detraibili alla stregua delle altre che compongono le singole pratiche, si ritiene che laddove , per precisa previsione normativa non siano ritenute necessarie, la spesa coerentemente non sarebbe detraibile, dunque , se sostenuta rimarrebbe a completo carico del committente dei lavori.
Circostanze queste, che inevitabilmente impatteranno sui tempi, destinati ad allungarsi anche a causa di altre difficoltà di tipo burocratico, contraendo parallelamente, i tempi a disposizione del cittadino.
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