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l bonus è messo in campo dal decreto Sostegni bis, ed è diretto a favorire l’adozione di misure dirette a limitare e contrastare la diffusione del Covid-19 e presenta tratti in comuni con il credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020), ma si differenzia da quest’ultimo per alcuni aspetti, tra cui le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d’imposta e le modalità di fruizione.
Il nuovo credito d’imposta, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.
Il nuovo credito d’imposta spetta per un ampio ventaglio di spese con un limite, il periodo di sostenimento delle spese, che dovrà essere compreso fra giugno, luglio ed agosto 2021.
Le spese agevolate sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.
Ma sono ammesse anche le spese sostenute per:
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Inoltre, l’attuale formulazione del bonus comprende tra le spese ammissibili anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 e di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000 e non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP.
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