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Torniamo su questa fondamentale semplificazione per meglio comprenderne la portata.
Dal 1° giugno 2021, per il superbonus 110% non occorre più l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. È richiesta la sola comunicazione d’inizio lavori (CILA). La modifica è entrata in vigore con il decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, art. 33) e intende accelerare l’avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini.
Sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA
Secondo la nuova formulazione, gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’ art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.
Restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Nella CILA devono essere riportati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima del 1° settembre 1967, deve essere attestato che la costruzione è stata completata antecedentemente a tale data.
Gli effetti pratici della semplificazione sono diversi.
- In primo luogo, l’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare nei condomini.
- L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche se relativo alle parti comuni, aveva infatti rappresentato una delle cause che hanno notevolmente rallentato l’avvio dei lavori con il superbonus. Per ottenere il documento, infatti, sono necessari tempi piuttosto lunghi e, nel caso in cui in un singolo appartamenti ci sono irregolarità che hanno effetti sulle parti comuni, l’accesso al superbonus veniva precluso a tutti gli altri condomini.
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell'immobile. Ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Alla luce di questa semplificazione, anche le cause di decadenza del beneficio debbono essere riviste, ed ora sono :
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
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