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PROROGA VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER SOGGETTI ISA

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PROROGA VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER SOGGETTI ISA 4649 0

Stavolta l’usuale proroga viene comunicata con “ben” due settimane di anticipo, forse sta cambiando qualcosa?

articolo di Stefano Ceci

Prima di presentare l’articolo con il titolo che leggete, ho riflettuto lungamente sul senso di quello che avevo scritto. Il primo impulso è stato quello di condividere una buona notizia, le proroghe in periodi come quello che viviamo sono benedizioni, però sono anche la “prova provata” di quanto precario, incerto e fumoso sia il rapporto fra l’Amministrazione Finanziaria e gli operatori del settore, lo è ancor di più quando la proroga rappresenta una consuetudine ormai consolidata. Non credo aiuti nessuno questo clima di atavica precarietà, servono certezze su cui ricostruire il rapporto fra cittadini ed Amministrazione Finanziaria, soprattutto quando a farne le spese sono gli operatori del settore fiscale che sulla propria pelle vivono gli effetti di queste proroghe reiterate che fanno saltare calendari ed organizzazioni di lavoro.

Aprirei con l’unica differenza (in negativo) rispetto allo scorso anno, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, sono stati così modificati:

  1. entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  2. entro il 31 luglio 2023(*), applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

(*) lo scorso anno la maggiorazione dello 0,40 veniva applicata alla proroga concessa fino al 20 del mese di agosto 2022.

Non subiscono invece modifiche le condizioni soggettive relative alla possibilità di fruire della proroga, che riguarderà ESCLUSIVAMENTE coloro che:

  1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
  3. applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;
  4. applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011;
  5. presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
  6. dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti (soc. di persone e soc capitali trasparenti).

Anche il comparto degli adempimenti che sarà possibile definire nel rispetto dei nuovi termini non cambia e con riferimento al verificarsi delle condizioni soggettive prima richiamate, riguarda:

  1. diritto camerale 2023;
  2. saldo 2022 e, qualora dovuto, il primo acconto 2023 dei contributi INPS della gestione separata professionisti senza cassa e dell’eventuale eccedente il minimale per artigiani e commercianti (ditte individuali + soci di società trasparenti);
  3. il saldo 2022 e, qualora, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  4. il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  5. il saldo 2022 e, qualora, l’acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  6. il saldo 2022 e, se qualora dovuto, l’acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. contribuenti minimi;
  7. le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  8. il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  9. l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Portiamo a casa questa proroga con buona pace della pianificazione delle attività, ma la richiesta continua ad essere, non una pioggia di proroghe ma piuttosto la riscrittura di norme e procedure che permettano la definizione di un calendario di attività che abbia il seme della concretezza e della fattibilità.


Solo partendo da una riscrittura ancor prima che delle norme, dei gangli che sottintendono i rapporti fisco contribuente, si potrà pensare ad una riforma fiscale seria; i segnali ci sono, le sensibilità anche, se ciascuno farà la sua parte, noi sicuramente non ci tireremo indietro.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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