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QUALI SONO LE SPESE MEDICHE CHE POSSONO ESSERE DETRATTE ?

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QUALI SONO LE SPESE MEDICHE CHE POSSONO ESSERE DETRATTE ? 5003 0

Non basterà valutarne la detraibilità in base al pagamento, serve altro

articolo di Stefano Ceci

Ieri abbiamo ragionato sulle modalità di pagamento e sulla detraibilità, vediamo ora, una volta superato l’esame sulle modalità di pagamento, di quali altri elementi occorrerà tener conto ai fini di un corretto inserimento in dichiarazione.

Ci sono altri test che deve superare la spesa, il primo, forse il più banale e scontato; deve essere sostenuta nel periodo cui si riferisce la dichiarazione.

Questo è il cosiddetto principio di cassa, vale a dire, la spesa si detrae con riferimento all’anno in cui questa è stata pagata, perciò una fattura per prestazioni mediche datata dicembre 2022 e pagata a gennaio non sarà detraibile nel 730/23 ma piuttosto lo sarà nel 730/24.

Per i più precipitosi, già pronti ad inserire l’anelato onere in dichiarazione, dico alt! Serve verificare altro.

I più veloci diranno, serve la prescrizione medica!

A questi rispondo, no, non occorre, quello che invece occorre è che il documento amministrativo riporti la specifica prestazione medica e la figura che l’ha resa.

Consapevole di non poter esaurire l’argomento, di seguito riporto alcune tipologie di spese mediche sicuramente detraibili:

  1. prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  2. prestazioni rese biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo

sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

  1. prestazioni rese in ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere

Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

  1. prestazioni chirurgiche;
  2. esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e

applicazioni

  1. elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  2. T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  3. risonanza magnetica nucleare
  4. ecografie
  5. indagini laser
  6. ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  7. sedute di neuropsichiatria
  8. dialisi
  9. cobaltoterapia
  10. iodio-terapia
  11. anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altreanalisi di diagnosi prenatale
  12. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  13. prestazioni specialistiche;
  14. acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  15. prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, certificati di idoneità per la patente di guida, per pratica sportiva, o di sana e robusta costituzione);
  16. ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
  17. acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  18. spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna),ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  19. spese relative al trapianto di organi;
  20. importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  21. spese specialistiche sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera)

Quelle fin qui proposte sono spese evidentemente rese da personale medico, ma vediamo allora, quali sono le spese detraibili se rese da personale infermieristico o paramedico:

  1. assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  2. prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  3. prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  4. prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  5. prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
  6. importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Quelle elencate sono rese da personale non medico, ciò significa che le spese saranno detraibili anche senza specifica prescrizione medica, indispensabile sarà che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la tipologia di prestazione resa dal professionista sanitario.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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