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QUANDO IL SUPERBONUS E’ NEL MODELLO 730

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Le modifiche al Dl 34/20 prevedono che l'utilizzo del superbonus diretto in dichiarazione non necessiterà dello specifico visto nel caso in cui il contribuente utilizzi la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate o che presenti il 730 tramite sostituto d'imposta che presta anche l'assistenza fiscale nonché, nel caso in cui il visto di conformità, debba essere comunque a posto sull'intera dichiarazione.

Soffermiamoci su questa ultima e specifica fattispecie, cioè nel caso il visto sia posto sull’intera dichiarazione si può in tale caso a ragione, ritenere che la nuova disposizione inserita nel comma 11 dell'articolo 119 del DL 34/2020 non trovi applicazione, a queste conclusioni si arriva, sia attraverso l'interpretazione letterale della disposizione, sia avvalendosi di quanto indicato nel paragrafo 1.1.1 della circolare 16 dell'agenzia delle entrate del 29 novembre 2021.

Nel documento di prassi oltre alle due ipotesi di esclusione dal visto di conformità espressamente previste dalla nuova disposizione, l'assorbimento del visto relativo al super bonus dal visto di conformità sulla dichiarazione sembra evidente, infatti tale circostanza si realizza tutte le volte in cui sulla base di una specifica disposizione normativa il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da presentare al fisco.

Gli esempi sono diversi, per quel che ci interessa sicuramente il modello 730 presentato da parte del CAF oppure nel caso in cui  la dichiarazione chiuda con credito superiore a 5.000 euro e che il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale, a tutti è noto che in questi casi occorre apporre il visto di conformità su tutta la dichiarazione, per questo possiamo asserire con certezza che in queste fattispecie e nelle altre in cui vige l'obbligo del visto di conformità sull'intera dichiarazione, il contribuente potrà sfruttare lo stesso anche per la detrazione della quota annuale del superbonus spettante.

Fin qui le buone notizie, però urge un approfondimento, il comma 15 dell'articolo 119 del DL 30/04/2020 prevede che le spese per rilascio il visto di conformità rientrino fra le spese detraibili nella misura pari al 110% del loro importo (fino a capienza della spesa) perciò nel caso in cui il visto di conformità ai fini del superbonus sia utilizzato esclusivamente per la detrazione (es: Redditi)  la detraibilità del relativo costo non darà luogo a particolari problematiche; più complesso invece sarà, il caso in cui il contribuente faccia apporre il visto di conformità su un'intera dichiarazione dei redditi che sulla base di quanto precisato finora andrà ad inglobare anche quello sul superbonus, resta infatti da comprendere se ( nel caso del CAF) il costo del visto possa essere liberamente fatturato, perché se è vero che il visto sulla dichiarazione risulta assorbente di quello specifico per il superbonus e se è altresì vero che l’onere del visto (complessivo) è sostenuto con il compenso erogato dall’Agenzia delle Entrate al CAF, si chiede se sia possibile estrapolare invece un importo solo a titolo di visto per superbonus da fatturare al cliente. Per i professionisti la questione è relativamente più semplice in quanto nella fattura sarà necessario evidenziare i due importi, uno relativo al visto, ad esempio su redditi o per il credito superiore a 5.000,00 euro ed un altro specificatamente riferito al superbonus, oppure alternativamente (da preferire) emettere due fatture distinte. 

A questo si aggiunge un ulteriore problema, uno sfasamento temporale attribuibile alla differenza fra il momento di sostenimento della spesa di ristrutturazione e quello del visto sulla dichiarazione che inevitabilmente interverrà l’anno successivo.

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