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RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (PRIMA PARTE)

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RAVVEDIMENTO OPEROSO DELEGA IN COMPENSAZIONE A ZERO O PARZIALMENTE A ZERO (PRIMA PARTE) 5567 0

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È tutt’altro che infrequente il caso di omesso versamento di modello f24 a compensazione per un importo pari a zero. L’idea che il versamento scaturente sia pari allo zero potrebbe erroneamente indurci che tale omissione non sia soggetta a sanzioni. Nulla di più sbagliato, la mancata presentazione di delega F24 a zero, va gestita allo stesso modo del mancato pagamento di tributi e sarà dunque ravvedibile con una sanzione ridotta in funzione del momento.

Le modalità d’effettuazione di una compensazione sono disciplinate dall’articolo 17 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997, il quale, come regola generale, permette la compensazione di tutte le imposte che possono transitare dal modello F24, con l’eccezione di quei casi per i quali una disposizione normativa specifica ne preclude il versamento utilizzando altri crediti in compensazione.

Si ricorda che possono essere oggetto di compensazione anche le sanzioni e gli intessi dovuti per il ravvedimento del modello F24 omesso.

La compensazione è una operazione che può essere effettuata a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di riferimento del credito; fa eccezione il credito di importo superiore ai 5.000 euro derivanti da una dichiarazione annuale, il quale può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione in cui il credito è esposto, sempre che la dichiarazione presenti il visto di conformità del professionista, requisito, questo, divenuto, oggi, necessario per la legittima compensazione di un credito da dichiarazione che eccede tale soglia.

Così come il versamento di una imposta (o di un contributo) avviene tramite modello F24, il loro versamento con compensazione, parziale o totale, avviene utilizzando il medesimo modello, solo che, in questo caso, questo dovrà essere trasmesso, necessariamente, utilizzando obbligatoriamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La mancata presentazione di un modello F24 di importo pari a zero per effetto delle compensazioni operate ha natura omissiva (in quanto i tributi o i contributi esposti nel modello non saranno considerati versati), motivo per cui sarà necessario provvedere al ravvedimento spontaneo.

In relazione alla compensazione possono verificarsi due ipotesi di adempimento e conseguentemente due ipotesi omissive:

  • Il modello F24 a zero con compensazione
  • Il modello F24 a debito con compensazione

(SEGUE)

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