Un soggetto privo di codice fiscale e non residente in Italia, vuole prendere in locazione un immobile. Come ci comportiamo? Può farlo?
articolo di
Stefano Ceci
Il caso che in questo speciale ci apprestiamo ad affrontare, non è solo un esercizio di scuola, ma piuttosto, un caso che potrebbe verificarsi, anzi che si è verificato e che, sottoposto alla nostra attenzione, abbiamo risolto positivamente.
Per affrontare in maniera ragionata la soluzione serve fare alcune importanti e circostanziate premesse:
- In base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 6 del Dpr n.605/1973 il codice fiscale deve essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/1973.
- Il secondo comma sempre dello stesso articolo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la semplice indicazione dei seguenti dati:
- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui al primo punto per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
Da quanto sopra è evidente che nella richiesta di registrazione di un contratto di locazione, in cui il locatario è un soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di codice fiscale, non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario a condizione che si indichino alternativamente i dati di cui al punto a) oppure b).
Quindi, Il soggetto non residente potrà richiedere la registrazione dell’atto tramite il modello 69, e non il modello RLI, presentandolo presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con tale modello è possibile optare anche per la cedolare secca.
Ovviamente, gli eventuali ulteriori adempimenti relativi al contratto di locazione, come risoluzione, cessione e proroga, dovranno essere effettuati sempre tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso cui è avvenuta la registrazione.
Le eventuali imposte dovute per la registrazione del contratto di locazione potranno essere pagate tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 14/2014:
“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;
“1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;
“1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
“1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
“1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
“1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;
“1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;
“1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;
“1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;
“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo: “63” denominato “Controparte”.
Si ricorda che il versamento dell’imposta di registro sarà possibile anche mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.
Le eventuali imposte successive andranno versate tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione sopra riportata.
Le modalità illustrate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”