Accorgimenti per aver garantiti gli arretrati dal mese di marzo 2022, nel caso si trasmetta entro il termine del 30 giugno la richiesta di Assegno Unico Universale
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CAF News 24
Gli ultimi dati danno in 7,5 milioni i figli che hanno beneficiato dell’Assegno Unico, un dato sicuramente sottostimato rispetto al potenziale numero degli aventi diritto.
Per questo motivo assume grande importanza la scadenza del 30 giugno 2022, quale termine ultimo per aver garantite le prestazioni spettanti a partire dal mese di marzo 2022.
Ammesso che il ritardo sia dovuto a scelte personali, chi lo ha fatto o chi invece a maggior ragione non lo avesse fatto per mancata conoscenza dovrà ora considerare che solo in caso di invio della domanda entro la fine del prossimo mese avrà diritto al pagamento degli arretrati a decorrere dal primo giorno del mese di marzo 2022.
Da analisi fatte, diviene infatti difficile immaginare che i potenziali aventi diritto non ne abbiano avuto evidenza a partire dal mese di marzo, siamo portati ad immaginare che il minor peso della busta paga possa essere un richiamo al quale difficilmente si rimane sordi, le ipotesi sono molteplici, sicuramente disinformazione ma anche diffidenza verso gli strumenti atti a garantirne la fruizione, quali l’ISEE oppure la poca alfabetizzazione informatica, l’assenza di SPID.
Ma a prescindere dai motivi serve comunicare che l’ultima chiamata è ormai alle porte, perché solo il rispetto del termine del 30 giugno consente di ottenere l’assegno unico anche per i mesi di marzo, aprile e maggio. Cosa succede invece se si salta l’appuntamento?
L’INPS ha risposto a questo annoso quesito chiarendo, con la circolare numero 23 del 9 febbraio 2022, che in caso di presentazione della domanda dal 1° luglio la prestazione decorre dal mese successivo, questo significa che i benefici pregressi saranno definitivamente perduti, intendendo per tali, gli assegni rispettivamente dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.
Ai nostri informati lettori non sfuggirà che la scadenza del 30 giugno non solo sarà determinante per chi non avesse presentato la domanda ma lo sarà anche per coloro che avessero presentato la richiesta di assegno unico, riservandosi di produrre la propria ISEE in un secondo tempo.
E’ noto infatti, che per determinare l’esatto importo dell’assegno occorre avere i dati della ISEE al fine di collocare nella fascia corretta il cittadino richiedente la prestazione.
Tale affermazione, potrebbe in prima battuta confliggere con l’ipotesi prima riportata di istanza presentata senza ISEE, a chiarimento si precisa che l’assegno è Unico ed Universale, il carattere di universalità va ricondotto all’ipotesi che l’assenza dell’ISEE non determinerà la misura esatta del beneficio ma non ne inficerà il diritto alla percezione. Infatti, anche coloro che non presentassero l’ISEE ne avranno diritto anche se nella misura minima di euro 50,00 per i figli minori e 25 euro per i figli maggiorenni fino a 21 anni.
Questa circostanza, ci porta a tenere conto del fatto che la prestazione potrà essere riallineata ai valori spettanti solo se corroborata del proprio ISEE, da qui, se la presentazione fosse entro il 30 del mese di giugno gli arretrati ragguagliati alla propria ISEE spetteranno dal mese di marzo, diversamente se tale adempimento sarà stato realizzato dal mese di luglio, le competenze saranno riallineate con riferimento al solo mese precedente.
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