Finalmente la cassazione chiarisce la non cumulabilita’ della sanzioni
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La Cassazione con sentenza n. 483/2022, è intervenuta sul caso della concorrenza della violazione per dichiarazione infedele e ritardato od omesso versamento di imposte, chiarendo che la violazione più grave è destinata ad assorbire quella meno grave, parere opposto rispetto alla tesi del fisco che considerava le due violazioni del tutto autonome.
Le norme di riferimento prevedono due distinte sanzioni:
gli articoli 1 e 5 del D.Lgs. 471/1997 prevedono sanzioni applicabili nel caso di dichiarazione infedele rispettivamente delle imposte dirette e dell’IVA, disponendo che, se dalla dichiarazione presentata risulta un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, un credito superiore a quello spettante, ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;
sempre nel D.Lgs. 471/97 il successivo art. 13 sanziona invece le fattispecie di ritardato od omesso versamento, affermando, al comma 1, che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
I Supremi giudici hanno richiamato un precedente applicabile a tutte le fattispecie impositive - secondo cui, laddove il mancato versamento dell’imposta sia diretta conseguenza della omessa indicazione in dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione più grave, il motivo è che la prima conseguenza di una dichiarazione infedele sarà inevitabilmente il mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.
Conseguenza logica è che l’integrazione del versamento sarebbe esclusivamente conseguente alla rettifica della dichiarazione.
Questo porta i Giudici Supremi a considerare l’omesso versamento come una diretta conseguenza dell’infedeltà dichiarativa, per questo motivo le due sanzioni non sono cumulabili, in quanto, correlate ad un unico comportamento omissivo.
Pertanto, se il contribuente dichiara un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele, mentre l’omesso versamento se sanzionato autonomamente potrebbe riguardare esclusivamente imposte che risultano correttamente esposte in dichiarazione ma poi non versate.
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