AREA RISERVATA - CAF MCL

Sanzioni per infedele dichiarazione ed omesso versamento, prendi due paghi uno

Caf News 24
/ Pubblicato in: Modello redditi
Sanzioni per infedele dichiarazione ed omesso versamento, prendi due paghi uno 7462 0

Finalmente la cassazione chiarisce la non cumulabilita’ della sanzioni

articolo di CAF News 24

La Cassazione con sentenza n. 483/2022, è intervenuta sul caso della concorrenza della violazione per dichiarazione infedele e ritardato od omesso versamento di imposte, chiarendo che la violazione più grave è destinata ad assorbire quella meno grave, parere opposto rispetto alla tesi del fisco che considerava le due violazioni del tutto autonome.

Le norme di riferimento prevedono due distinte sanzioni:

gli articoli 1 e 5 del D.Lgs. 471/1997 prevedono sanzioni applicabili nel caso di dichiarazione infedele rispettivamente delle imposte dirette e dell’IVA, disponendo che, se dalla dichiarazione presentata risulta un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, un credito superiore a quello spettante, ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato;

sempre nel D.Lgs. 471/97 il successivo art. 13 sanziona invece le fattispecie di ritardato od omesso versamento, affermando, al comma 1, che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

I Supremi giudici hanno richiamato un precedente applicabile a tutte le fattispecie impositive - secondo cui, laddove il mancato versamento dell’imposta sia diretta conseguenza della omessa indicazione in dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione più grave, il motivo è che la prima conseguenza di una dichiarazione infedele sarà inevitabilmente il mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.

Conseguenza logica è che l’integrazione del versamento sarebbe esclusivamente conseguente alla rettifica della dichiarazione.

Questo porta i Giudici Supremi a considerare l’omesso versamento come una diretta conseguenza dell’infedeltà dichiarativa, per questo motivo le due sanzioni non sono cumulabili, in quanto, correlate ad un unico comportamento omissivo.

Pertanto, se il contribuente dichiara un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele, mentre l’omesso versamento se sanzionato autonomamente potrebbe riguardare esclusivamente imposte che risultano correttamente esposte in dichiarazione ma poi non versate.

Print
Rate this article:
No rating

CAF News 24
Contact author
Altri articoli di CAF News 24

CAF News 24

CAFNEWS24 è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma il 20/10/2021 con n. 167/2021

Contact author

x

Speciali

Assegno Unico Universale

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024 PER FIGLI A CARICO: PERCHE’ E’ IMPORTANTE PRESENTARE L’ISEE

AGGIORNARE L’ISEE ENTRO IL 29 FEBBRAIO, PER EVITARE DI RICEVERE L’IMPORTO MINIMO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, DUE IMPORTANTI NOVITA’ DI SETTEMBRE

DUE NUOVE CIRCOLARI DELL’INPS, SPIEGANO LE NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SIA PER CHI GIÀ LO RICEVE CHE...

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023


Bonus Edilizi

BONUS VERDE PER SISTEMAZIONE TERRAZZI E GIARDINI

COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024

LA SORTE DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO OGGETTO DI SUPERBONUS

OCCHIO AL REGOLAMENTO DEI CONTI

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni


L'approfondimento

La strenna che non ti aspetti (aggiornato al DL 167/24 G.U. 14/11/24)

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

LA CORTE DEI CONTI RILEVA L'USO MASSIVO DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI PER EVITARE ERRORI E SEMPLIFICARE IL PROCESSO.

DOPO ANNI DI INCERTEZZE OPERATIVE E PARENTESI LEGATE ALLA PANDEMIA VI E’ ORA LA CERTEZZA DELLA GENERALIZZATA OPZIONE PER IL 730 SENZA SOSTITUTO 

IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, UN OBBLIGO CHE COINVOLGE NON SOLO I TITOLARI DI PARTITA IVA MA ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI E I PENSIONATI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL MODELLO 730.

IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *