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CAF News 24
nel concludere questo contributo sul visto così come modificato dal DL 11/11/21 n. 157, credo sia necessario riassumere il rapporto che esiste fra visto, tipologia di detrazione e verifica congruità delle spese, proprio quest’ultimo aspetto merita un ulteriore approfondimento.
L'art. 119, comma 13 del DL n. 34/2020 ha previsto che per fruire della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve asseverare due circostanze:
- il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per le due tipologie di intervento (ecobonus e sismabonus):
- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Come specificato dal successivo comma 13-bis, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzari definiti nell'allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246). Però per la specifica situazione i tecnici, per la verifica di congruità dei costi, dovranno far riferimento non solo ai prezzari già in uso ma anche ai valori massimi che verranno stabiliti dal ministero della Transizione Ecologica (in attesa di emanazione). Giusto per dare contezza della confusione che presumibilmente si abbatterà sulle pratiche minori (il 110% già aveva la relazione sulla congruità) v’è da dire che ad oggi i tecnici possono utilizzare alternativamente:
- i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
- i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI (società privata senza controllo da parte dello Stato).
A questo punto non si fa fatica ad immaginare fiumi di cause civili, determinate dall’incoerenza dei prezzi, ad esempio gonfiati nella fase precedente all’effettività del DL 157 ed ora non più riconoscibili ai fornitori di beni e servizi.
Riassumendo, Con il nuovo provvedimento si prevede che per tutti gli interventi è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta a questo si aggiunga che senza attestazioni di congruità dei tecnici non si potrà cedere (o scontare in fattura) alcun bonus edilizio, non solo il 110% come accadeva fino al giorno 11.
BONUS DIVERSI DAL 110% |
| Visto di conformita’ documentale | Asseverazione tecnica | Asseverazione prezzi |
Utilizzo diretto | NO | NO | NO |
Cessione | SI | Si | SI |
Sconto | SI | SI | SI |
Altra importante novità è che, dal momento che i bonus diversi dal 110% ora necessitano del visto , la comunicazione di cessione non potrà più essere trasmessa in autonomia da parte del contribuente, ma dovrà necessariamente transitare per il soggetto che appone il visto.
Uniche eccezioni alla regola sono l’utilizzo diretto in precompilata o la dichiarazione presentata tramite il sostituto d’imposta.
Altro aspetto importante e da tener presente, al fine di assoggettare i bonus al visto di conformità, rispetto alla data del 12 novembre 2021, rileva la data di comunicazione della cessione e non l’inizio dei lavori, perciò se anche i lavori fossero iniziati nei primi mesi del 2021 e la comunicazione alla data del 12/11/2021 non la si è ancora presentata, questa cessione / sconto necessiterà di visto e non essendovi alcuna distinzione in tal senso all’interno del decreto legge antifrode, appare implicito che anche per i progetti già avviati la cessione del credito sarà subordinata all’asseverazione della congruità dei prezzi e all’apposizione del visto di conformità da parte di un CAF o professionista.
Tornando al quesito posto in apertura e cioè dell’impatto dell’asseverazione relativa alla congruità dei prezzi per questo la pianificazione finanziaria svolta all’inizio del progetto potrebbe essere sostanzialmente stravolta, ad eccezione dei casi di utilizzo diretto in detrazione fiscale.
Per il momento, il settore dell’edilizia rischia un nuovo stop temporaneo.
I CONTROLLI EX POST
Il D.L. n. 157/2021, prevede che sia l’Agenzia delle Entrate a effettuare i controlli, esercitando i poteri previsti sia dal D.P.R. n. 600/1973 (art. 31 e ss.) nonché dal D.P.R. n. 633/1972 (art. 51 e ss.). Qualora il Fisco dovesse riscontrare delle irregolarità, notificherà un atto di recupero (art. 1,commi 421 e 422, legge n. 311/2004) entro cinque anni dal verificarsi della violazione. Nel dettaglio, all’Agenzia delle Entrate, per le attività di controllo di competenza, è riconosciuto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA (art. 31 e ss., D.P.R. n. 600/1973 e art. 51 e ss., D.P.R. n. 633/1972) e dell’atto di recupero previsto dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge n. 311/2004. Tale atto di recupero, oltre ad avere una finzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie (per le controversie relative all’atto di recupero si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992).
Tale atto di recupero sarà soggetto a un termine decadenziale quinquennale e dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, risultando così ancorato al momento della commissione della violazione.
Quanto poi all’applicazione degli interessi e delle sanzioni, si farà riferimento al momento di recupero degli importi. In relazione alle fattispecie descritte, la competenza dell’accertamento è riservata all’Agenzia delle Entrate. Sarà competente l’ufficio in ragione del domicilio fiscale. In caso di indeterminabilità, tale competenza verrà attribuita ad una articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.
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