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dal 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il D.M. 29 settembre 2021, n. 161 del Ministero del Turismo (pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273) le cui finalità sono di regolamentare il funzionamento di una banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, nonché l’attribuzione e gestione dei codici che identificano gli immobili destinati a finalità turistiche (art. 4, D.L. n. 50/2017).
Alla luce di quanto sopra per i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, oltre alle strutture ricettive senza dimenticare gli intermediari del settore, tipicamente portali telematici ed intermediari immobiliari corre l’obbligo di indicare un codice identificativo dell’immobile.
La mancata indicazione del codice identificativo, ai sensi dell’art. 13-quater, comma 8, D.L. n. 34/2019, viene sanzionata in maniera feroce, si prevede infatti, una sanzione da 500 a 5.000 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.
La nuova banca dati abbinerà al codice identificativo tutta una serie di dati relativi all’immobile adibito alle locazioni brevi, quali ad esempio tipologia di alloggio, ubicazione, capacità ricettiva, soggetto che esercita l’attività, nonché titolo abilitativo necessario ai fini dello svolgimento dell’attività stessa.
Le finalità ultime del provvedimento sono chiare, si è cercato di attivare un efficace monitoraggio dell’attività di tutti gli immobili offerti sul mercato ed una spinta all’accertamento dei redditi prodotti in questo ambito.
Per inquadrare la portata del provvedimento riprendiamo i concetti alla base delle locazioni brevi.
Per locazione breve si intende il contratto di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa la prestazione dei servizi quali fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, che sono stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero portali telematici.
Già la legge di bilancio 2021 era intervenuta su questa tipologia di attività, prevedendo l’esclusione dalla natura non imprenditoriale nel caso di locazione “breve” di più di 4 immobili per ciascun periodo di imposta, includendo nella previsione i contratti di sublocazione e i contratti di locazione “onerosa” conclusi dal comodatario.
Gli effetti della disposizione erano già importanti, infatti laddove fosse scattata la presunzione di imprenditorialità, sarebbero decorsi gli obblighi iva e sarebbe venuta meno la cedolare secca.
Alcuni osservatori avevano già evidenziato alcune incongruenze, ad esempio nel caso della locazione breve di 5 immobili sarebbe come previsto scattato l’obbligo iva, invece nel caso del possesso di sei immobili di cui due locati ordinariamente (4+4) e 4 in locazione breve non sarebbe scattato alcun obbligo!
Per concludere le informazioni contenute nella nuova banca dati saranno pubblicate sul sito del Ministero del turismo e saranno rese accessibili, previa registrazione.
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