L’Inps con la circolare 73/22 chiarisce sulla possibilità di ottenere il bonus da 200 euro anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di giugno 22
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Prima di esaminare il punto affrontato dalla prassi dell’Istituto, va ricordato che il decreto Aiuti all’articolo 32, comma 9, ha comunque previsto il riconoscimento del bonus 200 euro anche a favore dei soggetti titolari dell’indennità di disoccupazione.
Entrando più nello specifico, il bonus è riconosciuto anche a tutti coloro che risultano titolari di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022.
Venendo dunque al contenuto della circolare, sul punto il documento fa presente che, la condizione di accesso al bonus 200 euro è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prima richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).
E’ comunque necessario chiarire che il bonus non è riconosciuto ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.
Con riferimento alle modalità di erogazione si precisa, che per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
Come indicato nella predetta Circolare n. 73/2022, l’erogazione avverrà nel mese di ottobre 2022.
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