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TORNIAMO SULLA QUESTIONE DEL DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE

Caf News 24
/ Pubblicato in: Bonus Edilizi
TORNIAMO SULLA QUESTIONE DEL DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE 5350 0

E’ ragionevole affermare che il divieto esiste solo dopo la prima cessione

articolo di Stefano Ceci

Capita sovente che operatori CAF ci pongano l’annosa questione relativa alla definizione in termini operativi del divieto di cessione parziale dei crediti da bonus edilizi.

Delle molteplici norme che caratterizzano l’istituto della cessione dei crediti così come normati dal DL 34/20, quella che più d’ogni altra, sembrerebbe aver fatto breccia nella coscienza e nella pratica attuazione delle procedure di cessione del credito, è appunto la più volte richiamata impossibilità di cessione parziale. Tale pervicace timore affligge l’operatività al punto che, taluni pur sottovalutando il valore documentale della pratica poi di converso finiscono vittima di una progressiva ed inesorabile cristallizzazione difronte al timore che possa realizzarsi (anche solo l’ipotesi) cessione parziale.      

Con questo breve intervento proverò a chiarire alcuni aspetti che auspico possano rendere più agevole e sicura, la gestione dei crediti in cessione.

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede in maniera espressa il divieto di cedere in misura parziale i crediti derivanti dai bonus edilizi ed il combinato disposto delle numerose norme antifrode ha generato il timore di incappare in errori che potrebbero costare assai cari.

Ed ecco che una norma già di per se complessa laddove non accompagnata da chiarimenti precisi da parte dell’Agenzia delle Entrate, genera timori ed incertezze negli operatori che inevitabilmente si riverberano sui cittadini.

Vado subito al nocciolo della questione chiarendo che, in realtà, il divieto di cessione parziale sembrerebbe essere applicato esclusivamente dopo la prima cessione.

L’art. 121, comma 1-quater del citato D.L. infatti così dispone: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Il tenore letterale della norma ci porta a ritenere che: fintanto che non si sia effettuata la prima cessione sarà possibile utilizzare anche parzialmente in detrazione, il credito.

Immaginiamo, che un contribuente effettui un lavoro per 50.000,00 euro e che decida di portare in detrazione 40.000,00 euro per un importo di 10.000,00 euro annui, ciò permetterà allo stesso di disporre la cessione dei rimanenti 10.000,00 euro di credito.

Rimanendo nel nostro esempio, i 10.000,00 euro ceduti risulteranno utilizzabili dall’istituto nella misura di 2.500,00 euro per ciascuna annualità, facendo riferimento alle disposizioni prima esplicitate, la cessione parziale sarebbe possibile solo in questa prima fase mentre successivamente non sarà più possibile perché sappiamo che sarà attribuito un codice univoco a ciascuna rata affinché quest’ultima possa essere tracciata negli utilizzi successivi.

L’efficacia del codice in relazione ai futuri utilizzi si esplica nell’impossibilità di cedere quote parziali, intendendo per tali una frazione della quota annuale (es: 1.000,00 dei 2.500,00) mentre la cessione di una , due o tre annualità assieme risulta coerente col disposto normativo.

Concludendo, la limitazione alle cessioni parziali oltre la prima si concretizza nell’impossibilità per la banca di cedere solo una parte del credito teoricamente ascrivibile ad una o più annualità, proprio per l’efficacia del codice univoco che andrebbe ad identificare con il medesimo codice due o più operazioni di cessione che abbiamo accertato essere impossibile.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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