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ULTERIORI IPOTESI DI DECADENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

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ULTERIORI IPOTESI DI DECADENZA DEL REDDITO DI CITTADINANZA 5529 0

ANCHE IL RIFIUTO DI UN’OFFERTA DI IMPIEGO DA PARTE DI UN DATORE DI LAVORO PRIVATO, SE DEFINITA CONGRUA, SARA’ FRA LE POSSIBILI CAUSE DI REVOCA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

articolo di CAF News 24

Le offerte di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza oltre a pervenire dagli uffici per l’impiego possono essere proposte da datori di lavoro privati. Se la proposta non trovasse accoglimento, dopo la notifica del rifiuto da parte del percettore al centro per l’impiego competente, lo stesso ufficio potrebbe attivare la procedura di revoca del beneficio nel caso in cui la proposta formulata al percettore del reddito di cittadinanza fosse ritenuta CONGRUA.

Per inquadrare la circostanza ora prevista è il caso di ricordare alcuni aspetti.

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione obbligatoria di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare, pena l’improcedibilità della domanda.

Detta dichiarazione è facoltativa in caso di componente con disabilità ed è invece del tutto esclusa per gli over 67 o i titolari di pensione diretta. Possono inoltre esserne esonerati i componenti con carichi di cura.

I beneficiari devono stipulare, presso il Centro per l’Impiego, un Patto per Il Lavoro, mediante il quale si impegnano a:

  1. registrarsi sulla dedicata piattaforma digitale e consultarla quotidianamente nella ricerca attiva del lavoro;
  2. presentarsi presso il Centro per l’Impiego per la verifica mensile della ricerca attiva del lavoro a pena di decadenza del sussidio;
  3. accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
  4. sostenere colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione;
  5. accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, a pena di decadenza dal beneficio.

In base alle novità introdotte dalla Camera dei Deputati al decreto Aiuti, che dopo l’approvazione dell’11 luglio deve ora passare al vaglio del Senato, la congrua offerta di lavoro potrà essere proposta ai percettori del reddito di cittadinanza, anche direttamente dai datori di lavoro privati.

L’eventuale rifiuto sarà comunicato da questi ultimi al Centro per l’impiego e sarà valutato anche ai fini della decadenza del beneficio.

Laddove il percettore rifiuti per 2 volte un’offerta di lavoro congrua, decadrà dal beneficio.

Sempre al fine di inquadrare il novellato provvedimento, cerchiamo di definire i termini che qualificano come congrua, un’offerta di lavoro.

Sarà necessario che sia: 

  1. coerente con le esperienze e competenze maturate;
  2. con uno stipendio non inferiore a quello del Reddito di Cittadinanza;
  3. che soddisfi dei parametri relativi alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio;
  4. che tenga conto anche dei mezzi di trasporto pubblico e dei tempi di trasferimento mediante l’utilizzo degli stessi.

La congruità dell’offerta dovrà essere valutata anche in relazione ai benefici che ricadono sulle aziende che si impegnano ad assumere percettori del reddito di cittadinanza.

Le aziende che assumeranno avranno diritto ad un esonero contributivo pari alla differenza tre i 18 mesi di durata massima del sussidio e quanto già goduto dal percettore di tale periodo.

L’importo massimo per l’esonero dell’importo contributivo è comunque stabilito in 780 euro e la durata minima non inferiore a 5 mesi.

Se successivamente alla assunzione, il rapporto si risolve dopo 36 mesi da quest’ultima, il datore di lavoro recedente dovrà restituire l’incentivo percepito.

L’ultimo aspetto riguarda lo specifico regime sanzionatorio previsto:

la non veridicità delle dichiarazioni e/o informazioni trasmesse all’INPS, nonché l’omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, determina da parte di quest’ultima l’immediata revoca del beneficio con restituzione di quanto indebitamente percepito.

Inoltre, è prevista anche la reclusione:

- da 2 a 6 anni di reclusione se al fine di ottenere indebitamente il beneficio si rendono o si utilizzano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero vengano omesse informazioni dovute;

- da 1 a 3 anni di reclusione se non si comunicano le variazioni del reddito o del patrimonio immobiliare, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione.

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