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UNA FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PROVA A DIPANARE LE PRIME NEBBIE SUL VISTO DI CONFONFORMITA’ GENERALIZZATO SULLE PRATICHE NON 110%

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UNA FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PROVA A DIPANARE LE PRIME NEBBIE SUL VISTO DI CONFONFORMITA’ GENERALIZZATO SULLE PRATICHE NON 110% 4871 0
articolo di CAF News 24

A pochissimi giorni dal via delle nuove disposizioni sul visto di conformità da apporre a seguito di cessione o sconto delle pratiche relative ad altri bonus edilizi che non siano il 110%, l’Agenzia delle Entrate pubblica una prima e esaustiva FAQ.

Per i distratti si ripropongono i termini essenziali della novità del decreto antifrodi, dal 12 novembre 2021:

A.           viene previsto l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità documentale, anche nel caso di fruizione diretta in dichiarazione della detrazione relativa al superbonus 110% (adempimento evitabile solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata oppure attraverso il proprio sostituto d’imposta);

B.            viene previsto l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese e del visto di conformità documentale nei soli casi di cessione o sconto in fattura per tutti gli altri bonus edilizi.

Nel documento di prassi annunciato in un comunicato stampa del 23 novembre 2021 vengono analizzati i punti che fin da subito presentavano criticità ed avevano suscitato negli operatori dubbi rimasti irrisolti, che possiamo riassumere in:

  1. decorrenza nuovo adempimento
  2. contenuto delle asseverazioni tecniche
  3. contenuto del visto di conformità

decorrenza nuovo adempimento: questo è stato il primo e più importante problema da risolvere. L’impatto di questa nuova disposizione non è solo relativo ai nuovi adempimenti ma anche ai costi che andrebbero ad interessare pratiche per i quali non erano stati in origine previsti.

Al riguardo l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021) abbia già ricevuto la fattura e l’abbia saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico.

In questo caso non rileva se alla data dell’11 novembre, non si sia provveduto ad inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui, in data antecedente il 12 novembre, è stata esercitata l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto mediante la relativa annotazione in fattura, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Riassumendo, non sarà necessario apporre il visto ed asseverare le spese nei casi in cui:

prima del 12 novembre si sia provveduto a pagare le fatture ( per intero nel caso di cessione) e nel caso di sconto per la parte rimasta a carico del contribuente.

Prima del 12 novembre nel caso di cessione si sia stipulato un accordo fra cedente e cessionario e come detto sopra si sia provveduto a saldare le fatture, importante sapere che nel caso di cessione del credito su fatture già pagate e con accordo di cessione precedente alla data del 12 novembre, anche le eventuali future e successive cessioni beneficeranno dell’esenzione dal visto e dall’asseverazione di congruità.      

Resta in ogni caso inteso che tutte le cessioni o sconti relativi ad altri bonus diversi dal 110% presentati anteriormente al 12 novembre rimarranno indenni dal nuovo obbligo.

contenuto delle asseverazioni tecniche: il dubbio ricorrente era, se l’asseverazione dovesse interessare sia gli aspetti tecnici dell’intervento che la congruità delle spese così come accade per il superbonus 110%.

La risposta dell’Agenzia anche in questo caso è stata chiara, ed i motivi sono facilmente intuibili nello spirito del decreto e cioè di limitare tutti quei comportamenti “potenzialmente” fraudolenti, dunque diveniva necessario implementare la procedura della sola asseverazione di congruità dei prezzi e non anche ai requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione, ovvio che le altre dichiarazioni previste dalle specifiche norme rimangono impregiudicate (es: risparmio energetico).

Altra questione affrontata è relativa alla fonte ove poter attingere per certificare la congruità dei prezzi, quesito necessario dal momento che la norma fa riferimento ad un valore che sarà messo a disposizione dal Ministero della transizione ecologica da emanarsi con decreto e che al momento non esiste, la FAQ opportunamente ricorda che i valori di riferimento nell’immediato sono quelli comunque ora disponibili facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi .

Ultimo ed importante chiarimento riguarda i tecnici che potranno rilasciare le asseverazioni di congruità, l’Agenzia specifica che sono i medesimi previsti per il Superbonus cioè i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020( ingegneri, architetti, geometri).

contenuto del visto di conformità: ultimo aspetto da approfondire è il contenuto del visto documentale che rilascia il CAF MCL srl.

Si è detto in apertura che rispetto al passato ci saranno due nuove circostanze che interesseranno il visto di conformità,

  1. l’utilizzo diretto in dichiarazione del 110%
  2. la cessione o lo sconto in fattura negli altri casi di bonus diversi dal 110%

Per l’utilizzo diretto in dichiarazione, nel caso di Superbonus, valgono i riferimenti fino ad oggi utilizzati per il 110% a nulla rileva che si tratti di utilizzo diretto o come nel passato solo cessione o sconto.

Per utilizzo diretto ci si riferisce sia a REDDITI che al 730 (non al precompilato oppure il 730 spedito tramite sostituto d’imposta) ma soprattutto al solo Superbonus 110%, infatti si è detto che l’utilizzo diretto degli altri bonus edilizi non prevede il visto.

Alla luce di quanto sopra è facile immaginare che le responsabilità da visto opereranno in maniera diversa  diversamente a seconda delle tipologie di dichiarazione.

REDDITI (solo per il superbonus, perché gli altri bonus se utilizzati direttamente non necessitano di visto), in questo caso il visto di conformità sarà richiesto solo per il SUPERBONUS e per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente sarà tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione, il contribuente sarà responsabile di tutti i dati della dichiarazione tranne per le sole sanzioni riferite alle detrazioni da bonus/superbonus edilizi, rispetto alle quali opera la responsabilità del CAF, per le imposte si ricorda che anche se riferite alle detrazioni edilizie risponderà comunque il contribuente.

730 (solo per il superbonus, perché gli altri bonus se utilizzati direttamente non necessitano di visto), la prassi dell’Agenzia chiarisce che nei casi in cui il visto sia previsto per legge (oltre al 730, ad esempio anche per la certificazione dei crediti d’imposta per compensazioni superiori ai 5.000 euro) in questi casi il visto sull’intera dichiarazione è assorbente del descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119, se questo è sicuramente pacifico è allo stesso tempo vero che le sanzioni avranno due profili distinti, infatti per le violazioni del visto con riferimento agli elementi ordinariamente riconducibili alle responsabilità del CAF, la sanzione sappiamo essere proporzionalmente commisurata all’imposta evasa, mentre per quel che riguarda l’infedeltà del visto sul superbonus è stabilita in misura fissa.

Un ultimo contributo, che ritengo possa essere dirimente rispetto alla cessione del credito ed alla possibile eccezione in ordine al momento in cui questa sia stata convenuta fra cedente e cessionario, il tutto al fine di rientrare o meno nel perimetro del nuovo visto.

Da più parti si è posto il dubbio se necessitasse la registrazione dell’atto di cessione del credito (si pensi al caso in cui intervenisse fra privati), adempimento, la registrazione, che permetterebbe di liquidare i tributi erariali e dare data certa alla pattuizione.

Al riguardo c’è numerosa prassi intervenuta sulla necessità o meno di procedere alla registrazione dell’atto di cessione del credito d’imposta, parallelamente al caso di cessione di credito IVA, per altro formalizzabile esclusivamente mediante atto pubblico.

Recenti interpelli, specificatamente il n.19/21 ed il 369/21, chiariscono che per la cessione dei crediti da bonus edilizi non vi è una forma prescritta e che la registrazione è rimessa alla volontà delle parti, scontando in questi casi l’imposta in misura fissa, si aggiunge che non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, quest’ultimo aspetto è fondamentale rispetto alla conoscibilità da parte dell’Agenzia al fine di certificare la data da attribuire alla cessione rispetto al termine del 12 novembre 2021.

Alla luce di quanto sopra la cessione può essere formalizzata ed opposta all’Agenzia anche ove fosse redatta in forma libera e non presentata alla registrazione, purché sottoscritta da cedente e cessionario ed avente ad oggetto i crediti ceduti.       

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