La DSU modulare e gli ISEE
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:
- - accesso a strutture socio-residenziali
- - presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- - richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- - presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- - esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo. La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli. Quindi non vi è un unico ISEE ma oltre ad un ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i seguenti ISEE specifici:
ISEE Università
Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Le università suddividono gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio. Se non si presenta l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.
Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:
- lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro
- lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.
Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte de l nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.
ISEE Sociosanitario
Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario(solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).
ISEE Sociosanitario-Residenze
Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA,RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l’ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l’ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura(ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
ISEE Minorenni
Con genitori non coniugati tra loro e non conviventi per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
Inoltre, è possibile calcolare:
L’ ISEE Corrente che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all’intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione ola riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:
- - l'ISEE ordinario
- - certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento(comunicazione con data e tipo di variazione)
- - indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’ISEE corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc.)
ISEE Corrente
L' ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato sulla base dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi. Può essere richiesto solo per i nuclei familiari che sono già in possesso di un ISEE ordinario valido
A cosa serve l'ISEE corrente e quando si può richiedere
L'isee corrente è utile quando i redditi o il patrimonio peggiorano e si intendono richiedere prestazioni assistenziali , bonus sussidi ecc, per i quali l'ISEE ordinario ,facendo riferimento a una situazione economica migliore ma più lontana nel tempo , non consentirebbe l'accesso.
A partire dal 10 settembre 2021 l'ISEE corrente si può richiedere quando ci sia:
- una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF), oppure
- una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%
- una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare dioltre il 20% rispetto a quello indicato nell'Isee ordinario (di 2 anni prima).
Isee corrente qual è la durata?
L’Isee corrente ha validità 6 mesi dal momento della presentazione della relativa DSU (in caso di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamento l’Isee corrente deve essere aggiornato entro un due mesi dalla variazione).
Nei casi di interruzione di trattamenti assistenziali e per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che perdano o sospendano la loro attività lavorativa la durata può essere anche di 2 soli mesi.
Isee corrente come si richiede
La Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell’Isee corrente può essere inoltrata
- - sia dal titolare della DSU in corso di validità che si vuole aggiornare;
- - sia dal componente il nucleo familiare per cui è intervenuta una delle variazioni ammesse;
Come stabilito dal decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato il 25.8.2021 a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche per variazioni della situazione patrimoniale sia variata per più del 20%
Si può quindi effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza.
INPS ha specificato nel messaggio 3155 del 21.9.2021 che l’ISEE corrente aggiornato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Di conseguenza :
dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
- solo i patrimoni;
- solo i redditi;
- contestualmente i patrimoni e i redditi.
In sintesi :
- - nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale e nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione
- - In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
IMPORTANTE se viene presentata una nuova DSU per modificare i redditi o i patrimoni, dopo un precedente aggiornamento di una sola componente, non sarà più possibile considerarle separatamente e vanno aggiornate entrambe.
L’ISEEU PARIFICATO per studenti stranieri
Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero possono ottenere la graduazione della 2^ rata e della tassa regionale attraverso un modello analogo: ISEEU PARIFICATO. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e alcune Università italiane ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEEUNIVERSITARIO, nello specifico:
- - studente straniero non residente in Italia
- - studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero
- - studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE
Quindi è opportuno verificare che la propria università rientri fra quelle che hanno firmato la convenzione di cui sopra. Se così fosse, per ottenere il calcolo dell’ ISEEUPARIFICATO è necessario, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:
- - dati anagrafici
- - redditi (anno 2020) prodotti all’estero
- - patrimonio (anno 2020) posseduto all’estero
Tale documentazione deve essere:
- - rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
- - tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Una volta in possesso dell’ISEEU PARIFICATO, va conservato il documento che ne attesta la presentazione, mentre il Caf provvederà a trasmetterlo direttamente all’Università convenzionata.
Si ricorda che per tutti gli altri studenti universitari che non rientrano nelle condizioni precedenti, sarà sufficiente elaborare l’ISEE Università.