Cos’è il Superbonus 110% nel 2024?
Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020 – cosiddetto “Dl Rilancio” – nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza Covid. Si tratta in pratica di una detrazione riconosciuta nella misura del 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, abbassata poi al 90% per l'anno 2023 e ulteriormente al 70% nel 2024. E' infine previsto un nuovo abbassamento al 65% nel 2025.
La vecchia formula del 110% è rimasta valida fino al 31/12/2023 per i lavori eseguiti sui soli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Per usufruire del Superbonus è necessario applicare la detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI
Lavori “trainanti” e “lavori trainati”
Alla base del Superbonus vi è la regola sostanziale che distingue due tipologie di lavori:
- Interventi “trainanti”
- Interventi “trainati”
Soltanto i primi infatti (di seguito vediamo quali) garantiscono l’accesso diretto alla detrazione del 70% nel 2024, spalmata in cinque rate annuali di pari importo anziché nelle canoniche dieci previste per i bonus 50-65%. Quanto alla seconda tipologia di lavori (cosiddetti “trainati”), ha diritto sì al Superbonus, ma solo se i lavori vengono “eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti.
Gli interventi trainanti si distinguono in quattro micro-tipologie:
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;
- Interventi antisismici.
Gli interventi trainati
Premesso che lavori “trainati”, si devono abbinare (salvo casi particolari) con uno o più lavori appartenenti alle suddette quattro macro-tipologie “trainanti”. La guida AdE fa rientrare nella categoria dei “trainati”:
- Tutto il comparto degli interventi di efficientamento energetico, su cui normalmente si applica il bonus 65%
- Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici (anche su strutture pertinenziali agli edifici)
- L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel rispetto dei seguenti limiti di spesa
Su quali lavori si può ottenere il Superbonus?
Il Superbonus si può ottenere sui lavori:
- Condominiali
- Eseguiti dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici di loro proprietà, composti da due a quattro unità abitative distintamente accatastate;
- Eseguiti dalle persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
- Eseguiti su immobili inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) che devono risultare regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale non lucrative.
Nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, il Superbonus è attuabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- Il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- L’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
- Il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, la soglia di reddito pari a 15.000 euro, calcolata sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater 176/2022.
- Eseguiti su immobili inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) che devono risultare regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale non lucrative.
Nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, il Superbonus è attuabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- Il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- L’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
- Il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, la soglia di reddito pari a 15.000 euro, calcolata sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater 176/2022.
Quando è ancora possibile utilizzare il Superbonus 110%?
La maxi-detrazione del Superbonus 110% è rimasta valida per certe tipologie di lavori pagati fino al 31 dicembre 2023; in particolare:
- Nel caso degli edifici unifamiliari e delle unità immobiliari indipendenti e autonome sono detraibili al 110% le spese effettuate entro il 31.12.23 a patto che alla data del 30 settembre 2022 i lavori avessero già raggiunto una percentuale di completamento pari per lo meno al 30%;
- Nel caso invece degli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari la condizione per usufruire del 110% è che la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
- Per quanto riguarda i condomìni, il 110% è applicabile sulle spese 2023 a patto che la delibera assembleare sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; nel caso invece la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la CILA deve risultare presentata entro il 25 novembre 2022;
- Il 110% resta infine applicabile fino al 31.12.23 sugli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.
Inoltre, il 110% sarà ancora valido nel 2024 e 2025 per i lavori eseguiti sugli edifici:
- Inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale;
- Dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Com’è possibile usufruire del Superbonus?
A seguito dell'abolizione, dal 17 febbraio 2023 dello sconto in fattura e della cessione del credito (che restano però validi su alcuni lavori), si può usufruire del Superbonus solo applicandolo come detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI.
Quindi lo sconto fiscale potrà articolarsi:
- In 5 rate annuali di pari importo (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021);
- In 4 rate annuali di pari importo (per le spese sostenute negli anni dal 2022 in avanti);
Secondo quanto stabilito dal Decreto Cessioni - convertito in legge l'11 aprile 2023 - relativamente alle spese sostenute nel 2022 è possibile spalmare la detrazione Superbonus in 10 rate (anziché nelle canoniche 4) esercitando l'opzione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al 2023, quindi questo è possibile solo NON AVENDO inserito la prima delle 10 rate già nella dichiarazione del 2023 relativa al 2022.
Cos’è l’Eliminazione delle barriere architettoniche
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
- La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
- La detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
- La detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Come si applica la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:
- per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Cos’è il Bonus Ristrutturazioni?
La detrazione del Bonus Ristrutturazioni viene applicata al 50% delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024 per i lavori di:
- Ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Chi può chiedere il Bonus Ristrutturazioni?
Possono usufruire del Bonus ristrutturazioni:
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise e indivise
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Inoltre possono goderne:
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, per la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Infine, dal 2018, le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli per l’adozione di misure antisismiche) possono essere usufruite anche:
- Dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- Dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Limite di spesa del Bonus Ristrutturazioni?
Il tetto massimo di spesa su cui viene calcolato il Bonus Ristrutturazioni è pari a 96.000 euro: quindi lo sconto massimo ottenibile in dichiarazione dei redditi sarà di 48.000 euro spalmati in 10 rate annuali di pari importo
Come si può chiedere il Bonus Ristrutturazioni?
Il Bonus Ristrutturazioni si può ottenere tramite il Modello 730 o il Modello REDDITI applicandolo in 10 rate annuali di pari importo.
È necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- causale del versamento: "Detrazione del 50% ai sensi dell'art. 16/bis del DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche"
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Quindi, nell’eventualità che l’Agenzia delle Entrate voglia fare un controllo, il contribuente deve farsi trovare in regola coi seguenti documenti:
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
- se l’immobile non è ancora censito: domanda di accatastamento
- ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
- per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali: delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile: dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Infine, dal 2018, anche per gli interventi edili che implichino un risparmio energetico occorre inviare ai fini del bonus 50% (non più solo per quello al 65%), la scheda informativa Enea entro i novanta giorni dalla data di fine lavori (cosiddetto "collaudo"). Tale scheda deve contenere:
- i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese;
- i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti;
- la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Cos’è il Sismabonus?
Il Sismabonus è una detrazione applicata al 50% fino al 31.12.24 sulle spese sostenute per interventi di adozione delle misure antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano state attivate a partire dal 1° gennaio 2017.
Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Si tratta di una detrazione del 50% e va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Si può però usufruire di una maggiore detrazione (sempre da ripartire in 5 rate annuali di pari importo) nei seguenti casi:
- Quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni (entro un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro) se a seguito dei lavori si sarà ottenuta una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Chi può richiedere il Sismabonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti soggetti a Irpef e Ires, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari o comodatari;
- Soci di cooperative divise e indivise;
- Imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).
Hanno inoltre diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Come richiedere il Sismabonus
Il Sismabonus si può ottenere in due modi:
- Suddiviso in 5 rate annuali di pari importo tramite il Modello 730 o il Modello REDDITI entro una spesa massima pari a 96.000 euro;
- Tramite sconto in fattura o cessione del credito.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- La causale del versamento;
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Che cos’è l’Ecobonus?
La detrazione dell’Ecobonus viene applicata al 65% sulle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024 per i lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano ad esempio:
- L’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)
- L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;
- La sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- L’acquisto e posa in opera di schermature solari;
- L’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- L’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.
Il tetto massimo di spesa su cui viene calcolata la detrazione del 65% non è fisso a 96.000 euro come previsto per il Bonus Ristrutturazioni, ma varia a seconda della tipologia di intervento:
- 153.846 euro per la riqualificazione energetica dell’edificio
- 92.307 euro per l’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
- 46.153 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Chi può richiedere l’Ecobonus?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell'intervento stesso. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- Le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- Le associazioni tra professionisti;
- 3Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche vanno contate anche, sebbene non titolari dell’immobile:
- Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:
- Dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Come si può richiedere l’Ecobonus?
L’Ecobonus si può ottenere tramite il Modello 730 o il Modello REDDITI applicandolo in 10 rate annuali di pari importo.
Per godere del bonus è necessario presentare la seguente documentazione:
- L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali);
- L’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, e va trasmessa all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, cioè il giorno del cosiddetto “collaudo”;
- La scheda informativa (ENEA) da spedire sempre all'Enea e sempre entro i novanta giorni dalla data di collaudo. La scheda, che dal 2018 va spedita anche per i lavori detraibili col bonus 50% che implicano un risparmio energetico, deve contenere: a) i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese; b) i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; c) la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
Bisognerà inoltre pagare le fatture con apposito bonifico bancario o postale: in particolare il bonifico dovrà riportare:
- Il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione,
- Il codice fiscale o la partita IVA del fornitore
- La seguente causale: "Detrazione del 65% ai sensi della Legge 296/2006".
Ricordiamo che tutti questi documenti (attestazione, scheda informativa, ricevuta di trasmissione all'Enea, fatture e bonifici) dovranno essere esibiti al CAF che elaborerà la dichiarazione dei redditi e conservati con estrema cura in caso di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Cos’è il Bonus Mobili?
È una detrazione Irpef nella misura del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro mentre per il 2022 era pari a 10.000 euro.
Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito,invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Per ottenere il Bonus Mobili è fondamentale che vi siano determinate condizioni:
- Anzitutto bisogna realizzare un intervento rientrante in una delle seguenti tipologie:
- 1. manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
- 2. ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- 3. restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati;
- 4. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
- L’intervento deve aver avuto inizio a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui è stato effettuato l’acquisto dei mobili o degli elettrodomestici;
- La data dell’inizio dei lavori deve essere comunque precedente a quella in cui è stato effettuato l’acquisto dei mobili-elettrodomestici.
A chi interessa il Bonus Mobili?
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
L’unico modo per usufruire del Bonus Mobili è attraverso la dichiarazione dei redditi – Modello 730 o Modello REDDITI – visto che al momento non è prevista la possibilità di applicarlo sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito.
Che cos’è il Bonus Verde?
Il Bonus Verde, prorogato sino al 31 dicembre 2024, consiste in una detrazione Irpef del 36%, calcolata su una spesa massima di 5.000 euro (quindi la massima detrazione spettante sarà di 1.800 euro) per ciascun immobile residenziale, sulle spese sostenute per i seguenti lavori:
- Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- Progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.
Come si può chiedere il Bonus Verde?
Il Bonus Verde è applicabile esclusivamente in dieci quote annuali di pari importo, entro una spesa massima di 5.000 euro, tramite Modello 730 o Modello REDDITI: non è dunque prevista la possibilità di applicarlo sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito.